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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo avverso il diniego del permesso premio; deduceva che il Tribunale aveva dato peso esclusivamente a fatti e informative di segno negativo risalenti nel tempo senza valutare adeguatamente la positiva evoluzione della sua personalità (relazioni carcerarie e informativa della Questura di Catania del 6/05/2024 priva di elementi circa collegamenti attuali con la criminalità organizzata). Inoltre contestava l'assunto che mantenesse legami con il clan Santapaola, sostenendo di essere stato appartenente al clan 'Malpassotu' e detenuto ininterrottamente da quasi quaranta anni, elementi che renderebbero irragionevole ritenere la persistenza di vincoli mafiosi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, alla luce del d.l. n.162/2022 conv. dalla legge n.199/2022, l'ostatività ai benefici per reati di 'prima fascia' è divenuta relativa e che la concessione del permesso premio richiede, oltre al risarcimento delle obbligazioni civili o la dimostrazione della assoluta impossibilità di adempimento, elementi specifici e ulteriori rispetto alla buona condotta carceraria per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto correttamente motivate le valutazioni del Tribunale di sorveglianza: mancato risarcimento del danno, superficialità e incongruenze nelle riflessioni del condannato, versioni inconciliabili sulle ragioni della mancata collaborazione, silenzio su rilevanti rapporti familiari (figlio) e informative della D.D.A. e D.N.A. che indicavano passaggi di collegamento tra sodalizi. Per questi motivi non è stato escluso un effettivo distacco dall'organizzazione criminale e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.l. n. 162/2022 conv. dalla legge n. 199/2022

    d.l. n. 162/2022, conv. dalla legge n. 199/2022

    Restringe e rende relativa l'ostatività dei benefici per i reati di prima fascia: i detenuti non collaboranti possono ottenere benefici solo se dimostrano il risarcimento delle obbligazioni civili o l'impossibilità di farlo, allegano elementi specifici che escludono collegamenti attuali con la criminalità organizzata e hanno intrapreso iniziative riparatorie verso le vittime

  • art. 30‑ter Ord. pen.

    citato dal ricorrente come norma invocata

    Il ricorrente deduceva violazione della norma che attiene al trattamento penitenziario e alle condizioni per misure alternative; dalla sentenza emerge che tale rilievo è stato valutato ma ritenuto non sufficiente a sovvertire le valutazioni sulla persistenza della pericolosità

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente nella prospettazione del diritto alla rieducazione; la Corte ha ritenuto che l'obiettivo rieducativo non si realizzi automaticamente senza prove concrete della cessazione dei legami criminali e delle iniziative riparatorie richieste dalla normativa vigente

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate come motivi di cassazione (vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle prove); la Corte le ha esaminate e ritenuto che le critiche difensive fossero essenzialmente di fatto e non dimostrassero un vizio motivazionale idoneo all'annullamento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti dalla disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consequenti al rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone (Rv. 285203-01)

    Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv.285203-01

    Richiamata come orientamento interpretativo dei criteri da seguire dopo l'entrata in vigore del d.l. n.162/2022: conferma i requisiti necessari (risarcimento o impossibilità, elementi specifici di dissociazione, iniziative riparatorie) per la concessione dei benefici ai non collaboranti

Massime di principio

  • Dopo il d.l. n.162/2022 la possibilità di ottenere benefici per reati ostativi non collaboranti è subordinata a condizioni precise: il solo buon comportamento carcerario non basta
  • Il richiedente deve provare il risarcimento delle obbligazioni civili o dimostrare l'assoluta impossibilità di adempiere; l'assenza di risarcimento è motivo legittimo di diniego
  • Occorrono elementi specifici, concreti e aggiornati che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata: informative di pubblica sicurezza, relazioni credibili e verificabili, e non soltanto documentazione storica o dichiarazioni generiche
  • Versioni inconciliabili del detenuto sulle ragioni della mancata collaborazione, o il silenzio su rapporti familiari rilevanti, indeboliscono gravemente la richiesta di benefici
  • La mera lunga durata della detenzione non costituisce automaticamente prova di cessazione dei vincoli mafiosi; il giudice valuta contesto, rapporti e informazioni investigative
  • Per aumentare le probabilità di successo è consigliabile presentare prove documentali recenti e specifiche di dissociazione, iniziative riparatorie verso le vittime e, se possibile, pareri aggiornati delle autorità di polizia
  • Le censure motivate esclusivamente da una diversa valutazione dei fatti già esaminati in sede di merito sono difficilmente accolte in Cassazione se non mostrano un vizio motivazionale formale o di diritto

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