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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del GIP che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la richiesta di sospensione dell'esecuzione della confisca ex art. 240-bis c.p. disposta con sentenza. Il Procuratore della Repubblica lamentava che il decreto era stato emesso 'de plano' nonostante il giudice avesse riconosciuto la complessità e la delicatezza della questione, e che pertanto si sarebbe dovuta fissare udienza in camera di consiglio per consentire il contraddittorio (art. 666, comma 3 c.p.p.). Contestata anche la contraddittorietà della decisione: il giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta ma nel contempo aveva confermato un precedente provvedimento urgente di sospensione dell'esecuzione della confisca; infine si censurava il richiamo del giudice alla necessità di attendere una pronuncia della Corte di cassazione, quando non risultava alcuna impugnazione pendente alla data del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, annullando il decreto impugnato e rinviando il procedimento al GIP del Tribunale di Como perché decida nuovamente la richiesta di sospensione in pieno rispetto del contraddittorio (fissando, dunque, l'udienza in camera di consiglio se necessario). I ricorsi proposti dai due condannati sono stati dichiarati inammissibili per rinuncia e i medesimi condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola la procedura per la richiesta di sospensione dell'esecuzione della confisca (anche per i provvedimenti 'de plano' e l'eventuale necessità di udienza in camera di consiglio). La Corte ha ricordato che il decreto 'de plano' è ammissibile solo se la richiesta è mera riproposizione o manca di requisiti che non richiedono accertamenti cognitivi; in presenza di questioni complesse il giudice deve fissare udienza per il contraddittorio (comma 3).

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che prevede la confisca. Nel caso, la richiesta di sospensione riguardava l'esecuzione della confisca disposta ai sensi di tale articolo.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in determinati casi; è stata richiamata per dichiarare inammissibili i ricorsi dei condannati in seguito alla loro rinuncia.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria). Il Procuratore ha invocato tali lettere per censurare la violazione dell'art. 666 c.p.p. e la contraddittorietà della motivazione del GIP.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione del motivo in cassazione; qui citato in relazione alla riproduzione del motivo di ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per rinuncia; applicata ai ricorrenti rinuncianti senza distinzione di causa.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018

    Precedente che precisa i limiti dell'uso del decreto 'de plano': ammesso solo se la domanda è mera riproposizione o mancante di requisiti la cui constatazione non richiede accertamenti cognitivi.

Massime di principio

  • Il decreto 'de plano' è ammissibile solo quando la domanda è una mera riproposizione di questione già decisa o quando mancano requisiti che non richiedono accertamenti cognitivi; se il giudice stesso riconosce la complessità della questione deve fissare udienza in camera di consiglio per il contraddittorio (art. 666 c.p.p.).
  • Non è compatibile con la dichiarazione di inammissibilità confermare contemporaneamente un precedente provvedimento urgente di sospensione: la motivazione deve essere coerente e risolvere il contrasto tra le due decisioni.
  • La pubblica accusa può impugnare il decreto del giudice dell'esecuzione e ottenere l'annullamento se il procedimento è stato pletoricamente trattato senza rispetto del contraddittorio previsto dalla norma procedurale.
  • La richiamata attesa di una decisione della Corte di cassazione non giustifica, di per sé, la sospensione o il mantenimento di misure cautelari se non esiste un impugnazione pendente che renda ragionevole l'attesa.
  • La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende (art. 591 e art. 616 c.p.p.).

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