Cassazione Penale, Sentenza n. 10541/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare (emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame) denunciando, con unico motivo composito, violazione di legge e assenza di motivazione. Specificamente: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p. per presunto difetto del requisito dell'autonoma valutazione da parte del GIP (ossia che l'ordinanza sarebbe meramente trasposizione della richiesta del pubblico ministero e priva di un autonomo vaglio critico); 2) mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione alla riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 414 c.p. (si censura che la motivazione sulle pagine indicate sia generica, stereotipata e avulsa dai fatti); inoltre la difesa aveva sollevato eccezioni di nullità e richiamato, tra le doglianze, profili riferibili al ne bis in idem per una precedente ordinanza cautelare del 3 ottobre 2024, tutte disattese dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel motivare l'inammissibilità la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul presunto difetto di autonoma valutazione: il GIP aveva svolto una valutazione propria e motivata (in particolare la riqualificazione della condotta è risultata da elaborazione originale del giudice alle pagine indicate dell'ordinanza), e il Tribunale del riesame ha correttamente individuato elementi indicativi di un controllo critico (per esempio il parziale rigetto della richiesta cautelare nei confronti di alcuni coindagati e valutazioni sulla personalità dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la trasposizione di parti della richiesta del PM non esclude automaticamente l'autonomia motivazionale, purché emerga conoscenza critica degli atti. Conseguentemente è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 414 cod. pen.
Norma penale cui è stata ricondotta la condotta contestata (propaganda/attività con finalità terroristica). La Corte prende atto che il GIP ha riqualificato i fatti alla luce di tale disposizione.
art. 270-bis cod. pen.
Richiamato quale strumento di imputazione provvisoria utilizzato nella fase investigativa; la ricostruzione degli elementi probatori è stata svolta anche con riferimento a tale quadro istruttorio.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al presunto vizio formale della motivazione (difetto di autonoma valutazione). La Corte ha ritenuto che la dedotta violazione non ricorra, in presenza di elementi che evidenziano valutazione critica del giudice.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano le censure dedotte in cassazione (violazione di legge e insufficienza/assenza di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate o insufficientemente fondate per ammettere il ricorso.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al procedimento incidentale di riesame delle misure cautelari: la verifica del Tribunale del riesame è stata considerata corretta nell'ambito dell'articolazione normativa del procedimento cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'accollo di €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare non richiede una redazione integralmente originale rispetto alla richiesta del pubblico ministero: il richiamo o l'incorporazione di parti della domanda non invalida la motivazione, se dal provvedimento emerge la conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi.
- La mera trasposizione di elementi investigativi non determina automaticamente la nullità: indici di valutazione critica sono, tra gli altri, il parziale rigetto della domanda cautelare, la diversa graduazione delle misure o il trattamento differenziato di più indagati.
- Per la riqualificazione giuridica della condotta (es. in relazione all'art. 414 c.p.) occorre che il giudice esponga ragioni specifiche e collegamenti logici con i fatti accertati; motivazioni generiche possono essere censurate solo se manca ogni elemento che dimostri un vaglio critico.
- In sede di Cassazione la mancata indicazione di censure specifiche e circostanziate sull'atto impugnato può determinare l'inammissibilità del ricorso; le doglianze devono essere articolate e dimostrare un vizio attuale e rilevante.
- Proporre ricorso manifestamente infondato o inammissibile comporta il rischio della condanna alle spese e del versamento di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.): i difensori dovrebbero valutare attentamente la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10506/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10518/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →