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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10506/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) errata e lacunosa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza adeguata valutazione comparativa con le aggravanti; 2) errata applicazione dell'art. 635 cod. pen., con contestazione del comma secondo n.1 anziché dell'aggravante prevista dal comma quarto per i danni in strutture sanitarie, e omissione, nella concessione della sospensione condizionale della pena, della subordinazione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività come previsto dall'art. 635 comma quinto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: la motivazione del Tribunale sulle attenuanti generiche (contesto di vita disagiato, dipendenza seguita da S.E.R.T. e scarsa lucidità, positivo contegno processuale) non è contraddittoria né manifestamente incongrua, e il giudice può valorizzare l'elemento che ritiene prevalente ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato l'interesse della Procura a impugnare la concessione della sospensione condizionale senza l'applicazione dell'art. 635 comma quinto, che richiede la subordinazione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o, in caso di consenso del condannato, alla prestazione di attività non retribuita. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa composizione; il ricorso è stato invece rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, solo quello o quelli che ritiene prevalenti senza necessità di un'analisi esaustiva di tutti gli elementi

  • art. 635 cod. pen. comma secondo n. 1

    Norma contestata nel capo di imputazione relativa al reato di danneggiamento; nel caso concreto il PM aveva contestato questa previsione ma la vicenda ha riguardato anche l'applicabilità delle condizioni per la sospensione ex comma quinto

  • art. 635 cod. pen. comma quarto

    Prevede un'aggravante specifica per il danneggiamento all'interno di strutture sanitarie; la Procura eccepiva che avrebbe dovuto essere richiamata nella contestazione

  • art. 635 cod. pen. comma quinto

    Stabilisce che per il reato di cui all'art. 635 la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività secondo le modalità indicate dal giudice; omissione di tale subordinazione legittima l'annullamento parziale della sentenza

Massime di principio

  • Il giudice, nell'apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche, può concentrarsi sugli elementi che ritiene prevalenti tra quelli elencati dall'art. 133 cod. pen.; non è sempre necessaria una valutazione comparativa estesa con tutte le aggravanti, purché la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente incongrua
  • Il pubblico ministero ha interesse ad impugnare la concessione della sospensione condizionale quando il giudice omette di subordinare il beneficio alle condizioni previste dalla legge per il singolo reato; tale omissione può determinare annullamento limitato della decisione
  • Per i reati disciplinati dall'art. 635 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale richiede specifiche cautele: il giudice deve indicare la subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o, in alternativa, la prestazione di attività non retribuita e definirne le modalità, altrimenti la decisione è vulnerabile in sede di cassazione
  • La correzione formale della contestazione (es. richiamo a un comma o a un'aggravante diversa) non esclude l'obbligo per il giudice di rispettare le prescrizioni sostanziali legate al tipo di reato; in presenza di dubbi o omissioni su condizione della sospensione, la Corte può rinviare per nuovo giudizio sul punto
  • Anche il giudizio abbreviato non esime il giudice dall'applicare le norme che subordinano benefici penitenziari a specifiche condizioni di legge

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