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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13501/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, l'aveva condannata alla pena di tre mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011, con riferimento alla continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. Dai passaggi riportati emerge che il ricorso era articolato in due doglianze e mirava sostanzialmente a ottenere un riesame nel merito della vicenda, contestando il giudizio di pericolosità sociale e la valutazione delle risultanze investigative e dei precedenti dell'imputata. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice di appello avesse erroneamente formulato il giudizio prognostico negativo sulla base del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità, e ha giudicato la motivazione della Corte territoriale conforme alle regole della logica e alle risultanze processuali. In particolare, ha valorizzato le verifiche investigative immediate e i numerosi precedenti dell'imputata, osservando che l'inaffidabilità e la reiterazione delle condotte illecite giustificavano l'esclusione di un positivo giudizio prognostico. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come base del vincolo della continuazione riferito alla condanna confermata in appello.

  • art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice per il reato per cui l'imputata è stata condannata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente con le risultanze processuali.
  • Il giudizio di pericolosità sociale o il giudizio prognostico negativo può essere ritenuto correttamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi oggettivi, quali le risultanze investigative immediate e la reiterazione di precedenti penali o condotte illecite.
  • La mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso se la decisione impugnata ha già compiuto una valutazione non manifestamente illogica del materiale probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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