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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30130/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela contro una banca. Il Tribunale aveva revocato sia rimesse solutorie sul conto corrente della società poi fallita, sia due mandati irrevocabili all'incasso rilasciati dalla società alla banca in relazione a rimborsi IVA, ritenendoli atti di pagamento con mezzi anormali compiuti nei due anni anteriori al fallimento. La banca ha appellato sostenendo che i mandati non avevano avuto funzione solutoria in senso revocabile, perché gli incassi avevano solo estinto anticipazioni bancarie già concesse e, per la parte residua, avevano al più ridotto o ripristinato l'affidamento sul conto, senza determinare un effettivo rientro o un depauperamento del patrimonio della fallita. In Cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito errato riparto dell'onere della prova; violazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. per erronea qualificazione dei mandati come mezzi anormali di pagamento; violazione dell'art. 2741 c.c. per insussistente lesione della par condicio creditorum; omesso esame delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che avrebbero escluso una funzione solutoria dei mandati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non si sia confrontata davvero con la ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la revocabilità sulla mera confluenza delle somme sul conto corrente, ma sulla riscossione dei crediti oggetto dei mandati all'incasso e sulla contestuale utilizzazione delle somme per estinguere il debito della banca verso la società per anticipazioni su crediti IVA. La Suprema Corte ha ribadito che il mandato irrevocabile all'incasso, quando è strutturato per consentire al creditore di trattenere le somme riscosse a soddisfazione di propri crediti verso il mandante, realizza un mezzo anormale di pagamento, revocabile ex art. 67 l.fall. se compiuto nel periodo sospetto. Ha quindi condannato la banca al pagamento delle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    L'atto di pagamento compiuto con mezzi anormali è revocabile se posto in essere nel periodo sospetto; il mandato irrevocabile all'incasso, quando funzionalmente collegato all'estinzione del debito verso il mandatario, può integrare tale mezzo anormale.

  • art. 2741 c.c.

    Evocato dalla ricorrente in tema di par condicio creditorum; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha ravvisato una sottrazione di somme alla garanzia comune dei creditori.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a contestare la qualificazione giuridica e l'accertamento di merito.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato per escludere che, nel meccanismo descritto, operi una compensazione tra obbligo del mandatario di riversare le somme e credito del mandatario, poiché le somme sono trattenute in pagamento diretto del credito.

  • art. 1198 c.c.

    Usato in comparazione per distinguere la cessione di credito in funzione di pagamento dal mandato all'incasso: nel secondo non vi è trasferimento della titolarità del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il mandato irrevocabile all'incasso non trasferisce la titolarità del credito, ma solo la legittimazione a riscuoterlo; tuttavia, se le somme incassate vengono contestualmente utilizzate per soddisfare il credito del mandatario verso il mandante, l'operazione può assumere funzione solutoria.
  • In materia di revocatoria fallimentare, un'operazione bancaria complessa che assicuri al creditore un rientro certo mediante la riscossione di crediti del debitore verso terzi può costituire mezzo anormale di pagamento, revocabile se compiuto nel periodo sospetto.
  • Per valutare la revocabilità non conta solo il momento del negozio genetico, ma anche il momento in cui il credito verso il terzo viene effettivamente riscosso e le somme vengono impiegate per estinguere il debito verso il creditore.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a prospettare una lettura alternativa dei fatti o delle risultanze istruttorie.
  • La mera circostanza che l'incasso riduca uno scoperto di conto o ripristini un affidamento non esclude la revocabilità, se l'operazione realizza comunque, nei limiti dell'importo incassato, il pagamento del debito verso la banca con modalità non ordinarie.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaMandatoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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