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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14/2022 del 03/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. I difensori hanno denunciato violazione di legge e motivazione apparente/insufficiente: si è contestato che la proroga si sarebbe basata su dati generici (biografia criminale, attività investigative sul clan, ruolo ricoperto) senza provare la pericolosità attuale o la persistenza dei collegamenti del detenuto con l'organizzazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che i motivi proposti non sono consentiti nel giudizio di legittimità (divieto di nuovo esame di merito sui fatti). Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse priva della motivazione minima richiesta e che la proroga fosse adeguatamente fondata sulla persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con il sodalizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario (L. 26/7/1975 n.354)

    La proroga del regime differenziato richiede l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione; l'accertamento può fondarsi su vari parametri non necessariamente sopravvenuti (profilo criminale, ruolo nell'organizzazione, operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari)

  • art. 41-bis, comma 2-bis (nella formulazione introdotta dalla L. 15/07/2009 n.94)

    Limita la prorogabilità ai casi in cui risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione non è venuta meno; la verifica è di natura valutativa e può tener conto dei parametri indicati dal legislatore

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di proroga è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito impugnare in cassazione vizi che siano, in sostanza, questioni di merito o critiche alla valutazione delle prove e della motivazione non configurabili come violazione di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 125, comma 3 e art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (citati dai difensori)

    Richiamati dai difensori con riguardo ai requisiti di motivazione e alla prova; la Corte di Cassazione ha però ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e di merito

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze di proroga del 41-bis il sindacato è limitato alla 'violazione di legge' e all'eventuale 'inesistenza della motivazione' nel senso di totale assenza o apparente inconsistenza logica; non è consentito riesaminare i fatti o proporre una nuova valutazione delle circostanze
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso avverso una proroga del 41-bis è necessario allegare e documentare elementi specifici e concreti che dimostrino la sopravvenuta carenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione (es. prove di dissociazione, elementi oggettivi che escludano ogni contatto)
  • La proroga si basa sull'accertamento della capacità di mantenere contatti, non sull'effettivo mantenimento di relazioni: pertanto possono concorrere vari parametri (ruolo nell'organizzazione, operatività del sodalizio, nuove indagini, comportamento carcerario, tenore di vita dei familiari)
  • Le doglianze generiche circa l'inesistenza o l'insufficienza della motivazione difficilmente sono ammissibili se non dimostrano la totale assenza dei minimi requisiti logici e di completezza; le critiche alla valutazione delle prove devono essere rivolte, se possibile, con i mezzi processuali appropriati e non mediante un generico ricorso per cassazione
  • Difensori che intendano impugnare una proroga 41-bis dovrebbero focalizzarsi su vizi formali o di diritto (mancata indicazione dei presupposti richiesti dalla norma, palese contraddittorietà normativa) o produrre fatti nuovi e specifici che possano far emergere l'inesistenza della capacità di collegamento

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