Cassazione Penale, Sentenza n. 13/2022 del 03/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso la proroga (4.10.2019) del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente contestava, per violazione di legge e omessa motivazione, che il Tribunale avesse dato motivazioni generiche e non avesse valutato adeguatamente la documentazione e le circostanze favorevoli a Belforte (dichiarazioni autoaccusatorie, presunta dissociazione dal clan, percorso iniziato dal suo arresto del 16.9.2008 e comportamento processuale), chiedendo quindi la revoca della proroga.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la memoria sottoscritta personalmente dal detenuto (va sottoscritta da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione). Sul merito ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse adeguatamente motivata sulla persistenza del rischio di collegamenti con l'organizzazione, fondandosi sui parametri previsti dalla norma (profilo criminale, ruolo apicale, perdurante operatività del clan, nuove condanne e pendenze, comportamenti carcerari disciplinarmente sanzionati). Ha inoltre ricordato il limite del sindacato di legittimità (controllo per violazione di legge e per totale carenza della motivazione) e che la mera anzianità dei fatti o dichiarazioni non ufficiali di dissociazione non sono sufficienti a dimostrare la sopravvenuta mancanza di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge n. 354/1975 (Ord. Pen.)
comma 2-bis e comma 2-sexies (nella formulazione successiva alle modifiche)
La proroga del regime differenziato richiede l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione; il sindacato di Cassazione è limitato alla violazione di legge e all'inesistenza o totale inidoneità della motivazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi invocati dal ricorrente (erronea applicazione di legge e omessa motivazione) per il ricorso per cassazione
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
come interpolato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Stabilisce che atti di ricorso e memorie devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; memorie personali del detenuto sono inammissibili
legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 25, lett. d)
Rilevante per la disciplina del comma 2-bis dell'art. 41-bis e per i criteri di verifica della persistenza dei collegamenti
Giurisprudenza e principi costituzionali richiamati
Sez. Un. 28/05/2003 (Pellegrino); Cass. Sez. 1, n. 2660/2018; ordinanza Corte Cost. n. 417/2004; altre pronunce (Santapaola, Mannino)
Confermano che la motivazione dei provvedimenti applicativi o di proroga del 41-bis deve essere congrua e che il controllo in Cassazione è limitato alla violazione di legge o all'assenza totale dei requisiti minimi di motivazione
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità su proroghe 41-bis è limitato alla violazione di legge e all'assenza totale o apparente della motivazione; la Cassazione non è luogo per un nuovo apprezzamento di merito sui fatti
- Per giustificare una proroga è sufficiente che il giudice di merito svolga un apprezzamento ponderato sui parametri indicati dal comma 2-bis (profilo criminale, ruolo nell'organizzazione, operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, esiti del trattamento interno, tenore di vita dei familiari), anche se non tutti devono essere presenti contemporaneamente
- Dichiarazioni di dissociazione non ufficiali o la mera anzianità delle condanne non sono di per sé idonee a dimostrare la sopravvenuta mancanza di pericolosità; servono elementi specifici e concreti che attestino la perdita della capacità di mantenere contatti
- Comportamenti carcerari disciplinarmente sanzionati e nuove pendenze o condanne rafforzano la giustificazione per la proroga del regime differenziato
- Memorie e atti in Cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale; memorie presentate direttamente dal detenuto sono inammissibili e non vengono considerate
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