Cassazione Penale, Sentenza n. 41796/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Capone impugna la conferma della condanna per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso ideologico in atto pubblico. Primo motivo: censura la configurazione del reato di falso ideologico nei suoi confronti sostenendo che l'attività dell'agente di polizia municipale svolge una funzione endoprocedimentale e valutativa (mero "parere" sulla natura abituale della dimora) e dunque non poteva essere considerata atto pubblico mendace; contesta inoltre la logica della valutazione probatoria (ricostruzione basata su accertamenti effettuati a distanza di anni, conteggio degli alloggi rispetto ai cittadini, mancato esame di testi a difesa). Denuncia altresì la erronea applicazione e la ricostruzione delle circostanze aggravanti (art. 12 d.lgs. 286/1998). Secondo motivo: censura il diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), lamentando che la Corte d'appello ha motivato il rigetto con riferimento solo al disvalore oggettivo dell'illecito senza svolgere completo giudizio prognostico sulla futura condotta dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Suprema Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito al giudice di cassazione riformulare la valutazione di merito; verifica invece che la Corte territoriale abbia esaminato gli elementi probatori, abbia dato risposta alle deduzioni difensive e abbia adottato un percorso logico ragionevole. Nel caso concreto la Corte d'appello ha fornito motivazione ampia, coerente e non viziata da lacune tali da rendere la decisione illogica o manifestamente carente; ha valorizzato denuncia, servizi di osservazione, testimonianze e intercettazioni ritenute chiarissime. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha confermato che il diniego della sospensione condizionale rientra nell'ampia discrezionalità del giudice e può legittimamente fondarsi anche esclusivamente sulla gravità del fatto e sul relativo disvalore, idoneo a escludere una prognosi favorevole. La Corte ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 63/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte, della lett. d) dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998 (ma ciò non ha determinato l'annullamento del giudizio nel caso concreto). In sintesi: ricorso respinto, condanna e decisione di merito confermate.
Norme richiamate
art. 12, comma 3 e ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione)
Le circostanze aggravanti del comma 3 (tra cui la lett. d) e le ulteriori disposizioni 3-bis e 3-ter) sono state ritenute applicabili dai giudici di merito per la presenza di più persone e per il fine di profitto; la Corte di cassazione osserva la citazione della successiva pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 63/2022) che ha dichiarato l'illegittimità parziale della lett. d) limitatamente ad alcune parole, ma non ha ritenuto nel caso concreto sussistere un vizio tale da assorbire la sentenza di merito.
Reato di falsità ideologica in atto pubblico contestato per gli attestati di residenza falsi; i giudici di merito hanno ritenuto che gli accertamenti e le intercettazioni integrassero prova di mendacità e di partecipazione del Capone nella attestazione falsa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente contestava violazione di legge e vizio della motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, stabilendo che non sono fondate le censure che chiedono una nuova valutazione dei fatti quando la motivazione di merito risulti congrua e adeguata.
Norme relative alla sospensione condizionale della pena (e sue condizioni/impedimenti); la Corte conferma che il diniego del beneficio rientra nella discrezionalità del giudice e può essere motivato sulla base della gravità del fatto e del negativo giudizio prognostico implicito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti della esposizione dei motivi nel ricorso e per la sintesi motivazionale; citata come riferimento formale ai limiti della relazione.
Cost. sent. n. 63 del 2022
Decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte, della circostanza aggravante prevista dall'art. 12 comma 3 lett. d) del TU immigrazione, limitatamente a determinate parole; la Cassazione la menziona come dato normativo rilevante per l'interpretazione dell'aggravante.
Massime di principio
- In cassazione non si riesamina il merito delle valutazioni probatorie: il ricorrente deve dimostrare che la motivazione di merito è manifestamente carente o illogica, non semplicemente proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le relazioni o i "pareri" resi da agenti (es. polizia municipale) nell'ambito di procedimenti anagrafici possono essere valutati come elementi di prova; tuttavia, se la prestazione è di natura valutativa/discrezionale, per contestarne la veridicità occorre dimostrare che il giudizio si è discostato da criteri predeterminati o oggettivi.
- Per ottenere l'annullamento della decisione circa l'applicazione di circostanze aggravanti occorre mostrare che la disposizione invocata sia stata applicata in modo incompatibile con la legge o con pronunce costituzionali efficaci; la sola declaratoria parziale di illegittimità costituzionale richiede un'analisi caso per caso sul suo impatto.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice e può essere motivato anche solo dalla rilevanza e gravità dell'offesa, senza necessità di un articolato giudizio prognostico quando la motivazione complessiva evidenzi elementi che escludono una prognosi favorevole.
- Le censure processuali devono indicare specifici deficit motivazionali o logici; denunce generiche di mancato esame di prove non decisionali non sono sufficienti per l'annullamento.
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