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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41578/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis d.lgs. 74/2000) per euro 347.339,00, denunciando: 1) violazione del diritto di difesa per la mancata escussione dei testi indicati dalla difesa e la revoca non motivata dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori; 2) omessa rinnovazione dell'istruttoria e mancata assunzione di prove decisive sulla grave crisi di liquidità della società (tecnica difensiva per escludere il dolo), con la conseguente lesione del contraddittorio e vizio di motivazione

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Motivo decisivo: la sentenza deve essere riconsiderata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.175/2022 che ha escluso la configurabilità del reato limitandola alle ritenute risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti; nel processo oggetto del ricorso non sono state acquisite tali certificazioni né escussi i lavoratori sostituiti, essendo stata prodotta solo la dichiarazione (modello 770), per cui la prova dell'ammontare delle ritenute non è stata fornita e sussiste l'insufficienza probatoria

Norme richiamate

  • art. 10-bis, d.lgs. 74/2000

    punisce l'omesso versamento delle ritenute per importi superiori alla soglia di punibilita', fissata in euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta

    La Corte ha richiamato che, secondo l'orientamento post Corte Costituzionale n.175/2022, per la configurabilita' del reato e' necessario che le ritenute non versate risultino da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti; la sola dichiarazione (modello 770) non e' sufficiente

  • D.lgs. 158/2015, art. 7 comma 1 lett. b)

    inserimento delle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale inserimento nella parte indicata, determinando il ritorno alla normativa ante riforma e quindi l'esigenza della certificazione rilasciata ai sostituiti per la rilevanza penale

  • Sentenza Corte Costituzionale n.175 del 23/06/2022 (depositata 14/07/2022)

    declarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.lgs. 158/2015 nella parte indicata

    Ripristinato il regime anteriore: ai fini penali la prova delle ritenute dovute richiede le certificazioni rilasciate ai sostituiti; l'assenza di tali certificazioni puo' trasformare la fattispecie in illecito amministrativo tributario anziche' reato

  • art. 10-ter, d.lgs. 74/2000

    Citato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo (doloso vs colposo/mero inadempimento): la Corte di cassazione nel provvedimento si e' concentrata sul vizio probatorio e sull'effetto della pronuncia costituzionale, rinviando la verifica della configurabilita' e degli aspetti soggettivi al nuovo giudizio

Massime di principio

  • Perche' il fatto integri il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis), non basta la prova tramite modello 770: e' necessaria la produzione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti o altre prove dirette che attestino l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate
  • In assenza delle certificazioni rilasciate ai lavoratori sostituiti, l'omesso versamento denunciato nella dichiarazione puo' costituire al piu' un illecito amministrativo tributario e non un reato penale
  • La difesa deve curare tempestivamente l'assunzione delle prove essenziali (certificazioni, escussione dei sostituiti, testi chiave) e segnalare immediatamente eventuali revoche o omissioni procedurali: la mancata sollevazione tempestiva di vizi puo' ridurre le possibilita' di rimedio, salvo che un vizio normativo sopravvenuto (es. pronuncia costituzionale) renda assorbente la questione
  • Le crisi di liquidita' della societa' possono essere rilevanti ai fini dell'elemento soggettivo (dolo vs colpa) ma devono essere provate con elementi specifici e non possono sostituire la prova dell'effettivo ammontare delle ritenute non versate
  • Quando interviene una sentenza di incostituzionalita' che modifica l'ambito di punibilita', i processi pendenti vanno riesaminati alla luce della nuova configurazione normativa; cio' puo' portare ad annullamento e rinvio se la prova raccolta non soddisfa il criterio ristabilito

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