Cassazione Penale, Sentenza n. 41581/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania (19/09/2022) per erronea applicazione dell'art. 4, commi 1 e 4-bis della legge n. 401/1989 in relazione alla determinazione della pena. Il motivo consiste nel fatto che il Tribunale ha inflitto la pena di 6 mesi di reclusione, inferiore al minimo edittale vigente alla data del fatto (03/07/2019), dopo la modifica normativa operata dal d.l. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28/03/2019 n. 26 (entrata in vigore il 30/03/2019), che aveva cambiato il regime sanzionatorio da "reclusione da sei mesi a tre anni" a "reclusione da tre a sei anni e multa da 20.000 a 50.000 euro". Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha determinato la pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente affermato la legittimazione del Procuratore generale a proporre il ricorso per cassazione (in base all'art. 608 c.p.p. e alla disciplina delle impugnazioni del pubblico ministero), quindi ha accolto il motivo sostanziale: la pena inflitta dal Tribunale era illegale perché inferiore al minimo edittale vigente alla data del fatto. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio sulla pena ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lasciando impregiudicata la dichiarazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 4 commi 1 e 4-bis della legge n. 401/1989
"reclusione da sei mesi a tre anni" (testo originario) e modificata in "reclusione da tre a sei anni e multa da 20.000 a 50.000 euro"
La Corte ha ritenuto che, alla data del fatto (03/07/2019), fosse già operativa la modifica normativa che innalzava il minimo edittale; pertanto la pena di 6 mesi inflitta risultava inferiore al nuovo minimo obbligatorio e quindi illegale
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26
modifica del regime sanzionatorio, entrata in vigore il 30/03/2019
La modifica normativa è stata considerata operativa rispetto ai fatti avvenuti il 03/07/2019 e, quindi, vincolante per la determinazione della pena
art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti dell'appello del pubblico ministero: normalmente il pubblico ministero può appellare la sentenza di condanna solo in casi tassativi; nel caso in esame la sentenza era inappellabile per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, sicché la legittimazione del ricorso discende da altra norma
art. 608, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce espressamente al Procuratore generale la facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di condanna o proscioglimento pronunciate in grado di appello o inappellabili, fondando la legittimazione del ricorrente
art. 570, comma 1, cod. proc. pen.
Sottolinea che la facoltà di impugnazione del pubblico ministero prescinde dalle conclusioni assunte dal rappresentante del pubblico ministero nell'udienza di primo grado, e quindi può esercitarsi indifferentemente sia dal Procuratore della Repubblica che dal Procuratore generale, salvo eccezioni
Norma eccezionale (richiamata dalla Corte) che limita, in materia di appello, la capacità del Procuratore generale ad appellare solo in caso di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica; non impedisce però la possibilità di ricorso per cassazione nelle ipotesi consentite dalla legge
Fondamento giuridico del rinvio disposto dalla Corte: dopo l'annullamento limitato alla determinazione della pena, il giudice di rinvio deve procedere a nuovo giudizio sulla pena
Massime di principio
- Verificare sempre la data di entrata in vigore delle modifiche normative rispetto alla data del fatto: se la modifica peggiora il trattamento sanzionatorio ed è entrata in vigore prima del fatto, il nuovo regime si applica e il giudice non può infliggere una pena al di sotto del minimo previsto
- Se la sentenza di condanna contiene un errore relativo alla determinazione della pena (pena inferiore al minimo edittale), la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla pena e rinviare al giudice di merito per un nuovo giudizio sulla pena, senza necessariamente rimettere in discussione la dichiarazione di responsabilità
- Il Procuratore generale ha legittimazione autonoma a proporre ricorso per cassazione contro sentenze inappellabili per il pubblico ministero di primo grado, ai sensi dell'art. 608 c.p.p.; bisogna distinguere le limiti dell'appello (art. 593 e 593-bis) dalle facoltà di cassazione
- In ipotesi di conflitto fra norme penali nel tempo, applicare il principio della non retroattività della legge più grave e il principio del favor rei (lex mitior) se la norma posteriore è più favorevole all'imputato
- Quando si contesta la regolarità della pena inflitta per illegittimità del regime edittale, la strategia corretta per il pubblico ministero è chiedere l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio al giudice di merito per la riformulazione della misura
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