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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41580/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato ex art. 674 c.p., con la doglianza che le esalazioni e la fuoriuscita di liquame sarebbero antecedenti alla gestione della società imputata e che non era stata dimostrata la titolarità/limiti di gestione della piattaforma; 2) errore nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge nonostante l'imputato fosse incensurato; 3) illegittima ammissione come parti civili delle associazioni (Associazione "Antonino Caponnetto" e "Fare Verde Onlus") per difetto di legittimazione e per mancanza del consenso della persona offesa ex artt. 92 e 93 c.p.p.; 4) illegittimità delle provvisionali liquidate alle parti civili nonostante l'incertezza del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (rilevando che esso chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove, sindacato non consentito in sede di legittimità), ha ritenuto manifestamente infondato il secondo (ricordando che il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull'assenza di elementi positivi e che l'incensuratezza non le garantisce automaticamente), ha dichiarato inammissibile il quarto motivo (la concessione e quantificazione della provvisionale sono decisioni discrezionali del giudice del merito non sindacabili in cassazione), mentre ha accolto il terzo motivo limitatamente all'ammissione delle due associazioni: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia ammesso le associazioni come parti civili senza motivare adeguatamente la sussistenza dell'interesse statutario e la correlazione con il reato (motivazione apparente) e ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto, rinviando al giudice civile competente in grado d'appello per l'accertamento della legittimazione e la regolazione delle spese. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna dell'imputato ex art. 674 c.p. (ammenda e risarcimento alle parti civili con provvisionale) è stata confermata; l'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle restanti parti civili.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.

    Articolo contestato: disciplina le immissioni di fumi, calori, esalazioni, odori che superano la normale tollerabilità; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine a tale fattispecie, salvo gli aspetti relativi alle parti civili oggetto di annullamento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione: la Corte ricorda che non è consentita la revisione dei fatti o il cosiddetto "travisamento del fatto" e che il ricorso per vizio di motivazione non può trasformarsi in una rivalutazione integrale delle prove.

  • art. 62-bis c.p.

    art. 62 bis c.p. (richiamato nel testo con riferimento alle modifiche normative)

    Relativo alle circostanze attenuanti generiche: dopo le modifiche legislative, l'incensuratezza da sola non giustifica la concessione delle attenuanti generiche; il giudice può negarle per mancanza di elementi positivi.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125

    D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato per il principio che l'incensuratezza non è più idonea di per sé a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

  • artt. 91, 92, 93 c.p.p.

    artt. 91, 92 e 93 cod.proc.pen.

    Regole sulla persona offesa e sugli enti/associazioni: la Corte ha chiarito che il consenso della persona offesa (art. 92) serve per l'intervento ex art. 93 ma non per la costituzione come parte civile; tuttavia la costituzione come parte civile richiede motivazione sul concreto interesse statutario correlato al reato.

  • art. 622 c.p.p.

    Norma richiamata per l'effetto dell'annullamento parziale: la Corte rinvia al giudice civile competente in grado d'appello per la verifica della legittimazione e la liquidazione delle spese in ordine alla costituzione delle associazioni annullate.

  • art. 541 c.p.p.

    Dispositivo richiamato per la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle restanti parti civili.

  • giurisprudenza citata

    varie pronunce di Sezioni Unite e sezioni semplici (es. Sez.U, n. 38343/2014; plurime sezioni su temi motivazionali e provvisionali)

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione, sulla concessione delle attenuanti e sulla non sindacabilità delle provvisionali in sede di cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare le prove: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono spesso inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; l'incensuratezza da sola non garantisce l'ottenimento delle attenuanti.
  • La costituzione come parte civile di associazioni (anche non riconosciute) è ammessa "iure proprio" se l'associazione dimostra un interesse statutario effettivo e la correlazione tra tale interesse e il reato; il giudice deve motivare specificamente questa verifica altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata al giudice civile.
  • Il consenso della persona offesa ai sensi dell'art. 92 c.p.p. è necessario per l'intervento ex art. 93 c.p.p., ma non per la costituzione come parte civile; tuttavia la mancanza di motivazione sulla legittimazione statutaria rimane un vizio rilevante.
  • La concessione e la quantificazione di una provvisionale in sede penale sono atti discrezionali del giudice di merito e, salvo vizi motivazionali eccessivi, non sono sindacabili in sede di cassazione.
  • In caso di annullamento parziale per vizi nella ammissione di parti civili, la questione viene rimessa al giudice civile competente in grado d'appello per la verifica della legittimazione e per la regolazione delle spese.

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