Cassazione Penale, Sentenza n. 41583/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Troncossi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'aveva condannata per il reato di falso (art. 483 c.p., in relazione all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000). L'accusa riguardava la presentazione, al Comune di Buttigliera Alta, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio contenente fotografie alterate, con le quali si attestava falsamente che erano stati demoliti e ripristinati locali oggetto di ordinanza comunale. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e mancata considerazione del falso come "grossolano" e quindi inidoneo a ingannare (o comunque innocuo); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p.; 3) contrasto tra motivazione e dispositivo per una locuzione inesatta presente nel dispositivo della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta "grossolanità" e "innocuità" del falso, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'esclusione della punibilità per falso grossolano o innocuo è possibile solo se la falsificazione risulti immediatamente ed evidentemente riconoscibile da un osservatore medio (valutazione da farsi ex ante) o se l'alterazione sia del tutto irrilevante ai fini probatori dell'atto. La Corte d'appello aveva motivatamente escluso entrambe le esenzioni, richiamando elementi fattuali (necessità di competenza tecnica per rilevare l'altezza del muro, documentazione fotografica accompagnata da dichiarazione sostitutiva avente efficacia probatoria rispetto alla pratica amministrativa, plurime violazioni urbanistiche pregresse) che escludevano la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto alla frase anomala presente nel dispositivo («ridetermina la pena per le residue condotte in 6 mesi e 15 giorni ...»), la Corte di Cassazione l'ha qualificata come refuso materiale derivante da copia-incolla, non presente nel dispositivo pronunciato in udienza; trattasi di errore materiale sanabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma del falso in atti: la Corte ha ritenuto che il falso contestato non rientrasse nelle ipotesi di falsità "grossolana" né in quelle di falso "innocuo", perché le alterazioni fotografiche accompagnavano una dichiarazione avente valore probatorio e potevano influire sulla pratica amministrativa.
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Riferimento alla disciplina della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio: la falsificazione è stata contestata come infedele attestazione resa con dichiarazione sostitutiva.
art. 49 cod. pen.
Principi sul reato impossibile/inidoneità dell'azione: la Corte richiama che l'inidoneità va valutata ex ante e che la semplice alterazione grafica non è di per sé indice sufficiente di falsità evidente.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ribadisce che l'articolo richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, e che tali requisiti devono emergere in concreto dai parametri dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Criteri direttivi per la determinazione della pena e per la valutazione della particolare tenuità: utilizzati dalla Corte d'appello per escludere la tenuità in considerazione delle modalità della condotta e della gravità del fatto.
art. 130 cod. proc. pen.
Norma che consente la correzione di errori materiali nel provvedimento: la Corte indica che la frase estranea al dispositivo è un errore materiale sanabile ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Il giudizio sulla "grossolanità" del falso richiede che la falsificazione sia immediatamente riconoscibile da un osservatore medio (ictu oculi); se ciò non è evidente, il falso non può essere considerato grossolano e la punibilità non è esclusa.
- La valutazione dell'inidoneità dell'azione a produrre l'evento giuridico (reato impossibile) va compiuta ex ante, sulla base delle circostanze conosciute al momento della consumazione dell'azione, e non ex post in considerazione dell'esito o della scoperta del falso.
- Il concetto di "falso innocuo" è ristretto: è innocuo solo quando l'alterazione è del tutto irrilevante ai fini del significato e della funzione probatoria dell'atto; elementi accessori inseriti per provare fatti possono rendere il falso significativo e penalmente rilevante.
- Per ottenere il riconoscimento della esenzione da punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), il difensore deve dimostrare sia l'esiguità del danno o del pericolo sia la non abitualità del comportamento, valutando i criteri direttivi dell'art. 133 c.p.; la sussistenza di condotte dolose ripetute o di particolare gravità ostacola l'applicazione della causa.
- Le valutazioni probatorie e di merito circa la natura del falso (grossolano/innocuo) sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio motivazionale manifesto.
- Errori materiali o refusi nel dispositivo che non trovano riscontro nella motivazione e non incidono sulla sostanza della decisione possono essere sanati dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. senza determinare nullità del provvedimento.
- Quando la falsificazione riguarda documentazione tecnica (es. fotografie per rilevamenti), l'accertamento della percettibilità della falsità può richiedere competenze specifiche: se la conoscenza tecnica è necessaria per individuare l'alterazione, difficilmente si potrà ritenere la falsità "ictu oculi".
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