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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41579/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo (16/04/2021) che, confermando in larga parte le pronunce di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione di molti reati e al contempo confermato misure ablative (confisca per equivalente) e condanne per reati tributari, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione per delinquere e corruzione. Le censure principali riguardavano: (i) la decorrenza della prescrizione (momento consumativo della truffa collegata al progetto Co.Or.Ap./CIAPI); (ii) la legittimità della confisca per equivalente applicata a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.; (iii) l'accertamento della qualità di "amministratore di fatto" e del dolo nei reati tributari; (iv) richieste di rinnovazione istruttoria e deduzioni probatorie non esaminate in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione: (i) ha integralmente accolto il motivo relativo all'illegittima applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. e ha annullato senza rinvio, per tutti i quattro imputati, le confische per equivalente relative ai reati già dichiarati prescritti in primo e secondo grado (motivo esteso anche a reati per i quali l'accoglimento era stato dedotto da altro ricorrente); (ii) ha rigettato, in gran parte, i ricorsi di Giacchetto, Riggio e Scaduto, con statuizioni di condanna per le spese a carico dei ricorrenti (CIAPI parte civile ottiene liquidazione spese per €.6.000,00 contro alcuni imputati); (iii) ha dichiarato l'inammissibilità o la manifestà infondatezza di molte doglianze relative alla valutazione di merito e alla prova testimoniale; (iv) ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato contestato a Giacchetto come capo 39 della seconda sentenza (estinto per prescrizione) revocando la confisca relativa; (v) ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, per nuovo giudizio, le statuizioni relative al capo 11 della prima sentenza (dichiarazione fiscale MCM Srl 28/09/2012) e alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i reati collegati (capo 10, 30, 31 della prima sentenza e capo 40 della seconda) nei confronti di Giacchetto. Per Lo Nigro il ricorso è stato integralmente accolto sulla questione della confisca e non è stata disposta condanna alle spese civili nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 578-bis c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la norma, introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha natura sostanziale in relazione alla confisca per equivalente e alle misure che presentano componente sanzionatoria, per cui è inapplicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; di conseguenza l'applicazione retroattiva in sentenza di merito era illegittima e ha determinato l'annullamento delle confische relative a reati prescritti.

  • art. 157 c.p.

    Rinvio alle regole sulla prescrizione del reato: la Corte ha valutato correttamente i termini di prescrizione alla luce del momento consumativo stabilito in fatto per la truffa (rendiconto finale) e delle cause di sospensione/interruzione citate.

  • art. 640 e 640-bis c.p.

    La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la truffa (reato istantaneo di danno) si consuma nel momento della concreta "deminutio patrimonii" del soggetto passivo; in tema di erogazioni pubbliche, la consumazione può coincidere con la presentazione di rendiconti falsi che consentono il trattenimento definitivo delle somme.

  • art. 578 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'interesse delle parti civili e alla possibilità di mantenere statuizioni civili anche quando la responsabilità penale sia stata dichiarata prescritta; la Cassazione ha ritenuto che, pur annullando la confisca per equivalente, le statuizioni civili nei confronti delle parti lese potessero conservare efficacia nelle specifiche condizioni indicate.

  • art. 2 e art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norme sui reati tributari richiamate per le imputazioni a carico degli imputati; la Corte ha confermato che il dolo specifico di evasione può coesistere con finalità ulteriori e che la responsabilità penale può essere estesa all'amministratore di fatto ove provata la percezione dei proventi.

  • art. 115 e 116 T.U.I.R.

    Rilevanza del regime di "trasparenza fiscale" (opzione societaria) e della possibilità di imputare utili extracontabili ai soci (anche occulti). La Corte ha ritenuto lecita l'applicazione dell'opzione societaria alle società dominate dall'imputato occulto e che non fosse necessaria una formale comunicazione del socio occulto.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ha confermato l'interpretazione restrittiva secondo cui la rinnovazione è ammissibile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e la prova richiesta è decisiva.

  • art. 587 c.p.p.

    Richiamata nella estensione degli effetti di un motivo non esclusivamente personale: l'accoglimento del ricorso di Lo Nigro si estende agli altri concorsi quando il motivo non è esclusivamente personale.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. non può essere applicata retroattivamente: se la confisca per equivalente è stata disposta con riferimento a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, la misura può essere annullata per violazione del principio di non retroattività della legge penale sostanziale.
  • In caso di truffa per erogazioni pubbliche la consumazione può essere fissata al momento della rendicontazione finale supportata da documenti falsi, poiché solo allora si realizza il trattenimento definitivo delle somme e la "deminutio patrimonii" dell'ente erogante; il pagamento di tranche anticipate non è automaticamente sinonimo di consumazione se permane l'obbligo di rendicontazione.
  • La configurazione dell'amministratore di fatto richiede valutazione di merito sulla base di riscontri probatori (dichiarazioni, comportamenti, assegnazione dei proventi): la Cassazione non rivede i fatti ma controlla la logica della motivazione; pertanto, quando la motivazione di merito è congrua e supportata, la qualifica resiste al sindacato di legittimità.
  • Le questioni relative alla prova testimoniale, alle contraddizioni tra testi e alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello sono sottoposte a valutazione discrezionale del giudice di merito; la rinnovazione è ammissibile solo se decisiva e se gli atti non consentono una decisione.
  • La prescrizione va calcolata sul momento consumativo correttamente individuato e tenendo conto delle cause di sospensione/interruzione: una diversa determinazione del momento consumativo può incidere sulla estinzione del reato ma non giustifica automaticamente l'annullamento della motivazione di merito se questa è logica e fondata.
  • In sede di cassazione non è possibile rivedere la valutazione della prova fatta dal giudice di merito salvo vizio di motivazione grave; i ricorsi generici che si limitano a rinviare alle doglianze svolte in appello senza specificità sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Quando un ricorso accoglie un motivo non personale (art. 587 c.p.p.), gli effetti possono estendersi ad altri coimputati a condizione che il motivo sia applicabile anche a quei profili di responsabilità.
  • La parte civile può mantenere interesse alla restituzione o al risarcimento indipendentemente dall'estinzione del reato per prescrizione, in specifiche condizioni; tuttavia, misure ablative di natura sanzionatoria invalidamente applicate devono essere revocate.

Testo integrale

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