Cassazione Penale, Sentenza n. 41579/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo (16/04/2021) che, confermando in larga parte le pronunce di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione di molti reati e al contempo confermato misure ablative (confisca per equivalente) e condanne per reati tributari, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione per delinquere e corruzione. Le censure principali riguardavano: (i) la decorrenza della prescrizione (momento consumativo della truffa collegata al progetto Co.Or.Ap./CIAPI); (ii) la legittimità della confisca per equivalente applicata a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.; (iii) l'accertamento della qualità di "amministratore di fatto" e del dolo nei reati tributari; (iv) richieste di rinnovazione istruttoria e deduzioni probatorie non esaminate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione: (i) ha integralmente accolto il motivo relativo all'illegittima applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. e ha annullato senza rinvio, per tutti i quattro imputati, le confische per equivalente relative ai reati già dichiarati prescritti in primo e secondo grado (motivo esteso anche a reati per i quali l'accoglimento era stato dedotto da altro ricorrente); (ii) ha rigettato, in gran parte, i ricorsi di Giacchetto, Riggio e Scaduto, con statuizioni di condanna per le spese a carico dei ricorrenti (CIAPI parte civile ottiene liquidazione spese per €.6.000,00 contro alcuni imputati); (iii) ha dichiarato l'inammissibilità o la manifestà infondatezza di molte doglianze relative alla valutazione di merito e alla prova testimoniale; (iv) ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato contestato a Giacchetto come capo 39 della seconda sentenza (estinto per prescrizione) revocando la confisca relativa; (v) ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, per nuovo giudizio, le statuizioni relative al capo 11 della prima sentenza (dichiarazione fiscale MCM Srl 28/09/2012) e alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i reati collegati (capo 10, 30, 31 della prima sentenza e capo 40 della seconda) nei confronti di Giacchetto. Per Lo Nigro il ricorso è stato integralmente accolto sulla questione della confisca e non è stata disposta condanna alle spese civili nei suoi confronti.
Norme richiamate
art. 578-bis c.p.p.
La Corte ha ritenuto che la norma, introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha natura sostanziale in relazione alla confisca per equivalente e alle misure che presentano componente sanzionatoria, per cui è inapplicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; di conseguenza l'applicazione retroattiva in sentenza di merito era illegittima e ha determinato l'annullamento delle confische relative a reati prescritti.
art. 157 c.p.
Rinvio alle regole sulla prescrizione del reato: la Corte ha valutato correttamente i termini di prescrizione alla luce del momento consumativo stabilito in fatto per la truffa (rendiconto finale) e delle cause di sospensione/interruzione citate.
art. 640 e 640-bis c.p.
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la truffa (reato istantaneo di danno) si consuma nel momento della concreta "deminutio patrimonii" del soggetto passivo; in tema di erogazioni pubbliche, la consumazione può coincidere con la presentazione di rendiconti falsi che consentono il trattenimento definitivo delle somme.
art. 578 c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'interesse delle parti civili e alla possibilità di mantenere statuizioni civili anche quando la responsabilità penale sia stata dichiarata prescritta; la Cassazione ha ritenuto che, pur annullando la confisca per equivalente, le statuizioni civili nei confronti delle parti lese potessero conservare efficacia nelle specifiche condizioni indicate.
art. 2 e art. 8 d.lgs. 74/2000
Norme sui reati tributari richiamate per le imputazioni a carico degli imputati; la Corte ha confermato che il dolo specifico di evasione può coesistere con finalità ulteriori e che la responsabilità penale può essere estesa all'amministratore di fatto ove provata la percezione dei proventi.
art. 115 e 116 T.U.I.R.
Rilevanza del regime di "trasparenza fiscale" (opzione societaria) e della possibilità di imputare utili extracontabili ai soci (anche occulti). La Corte ha ritenuto lecita l'applicazione dell'opzione societaria alle società dominate dall'imputato occulto e che non fosse necessaria una formale comunicazione del socio occulto.
art. 603 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ha confermato l'interpretazione restrittiva secondo cui la rinnovazione è ammissibile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e la prova richiesta è decisiva.
art. 587 c.p.p.
Richiamata nella estensione degli effetti di un motivo non esclusivamente personale: l'accoglimento del ricorso di Lo Nigro si estende agli altri concorsi quando il motivo non è esclusivamente personale.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. non può essere applicata retroattivamente: se la confisca per equivalente è stata disposta con riferimento a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, la misura può essere annullata per violazione del principio di non retroattività della legge penale sostanziale.
- In caso di truffa per erogazioni pubbliche la consumazione può essere fissata al momento della rendicontazione finale supportata da documenti falsi, poiché solo allora si realizza il trattenimento definitivo delle somme e la "deminutio patrimonii" dell'ente erogante; il pagamento di tranche anticipate non è automaticamente sinonimo di consumazione se permane l'obbligo di rendicontazione.
- La configurazione dell'amministratore di fatto richiede valutazione di merito sulla base di riscontri probatori (dichiarazioni, comportamenti, assegnazione dei proventi): la Cassazione non rivede i fatti ma controlla la logica della motivazione; pertanto, quando la motivazione di merito è congrua e supportata, la qualifica resiste al sindacato di legittimità.
- Le questioni relative alla prova testimoniale, alle contraddizioni tra testi e alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello sono sottoposte a valutazione discrezionale del giudice di merito; la rinnovazione è ammissibile solo se decisiva e se gli atti non consentono una decisione.
- La prescrizione va calcolata sul momento consumativo correttamente individuato e tenendo conto delle cause di sospensione/interruzione: una diversa determinazione del momento consumativo può incidere sulla estinzione del reato ma non giustifica automaticamente l'annullamento della motivazione di merito se questa è logica e fondata.
- In sede di cassazione non è possibile rivedere la valutazione della prova fatta dal giudice di merito salvo vizio di motivazione grave; i ricorsi generici che si limitano a rinviare alle doglianze svolte in appello senza specificità sono spesso dichiarati inammissibili.
- Quando un ricorso accoglie un motivo non personale (art. 587 c.p.p.), gli effetti possono estendersi ad altri coimputati a condizione che il motivo sia applicabile anche a quei profili di responsabilità.
- La parte civile può mantenere interesse alla restituzione o al risarcimento indipendentemente dall'estinzione del reato per prescrizione, in specifiche condizioni; tuttavia, misure ablative di natura sanzionatoria invalidamente applicate devono essere revocate.
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