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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11182/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un sollecito di pagamento relativo a contributi di bonifica e di irrigazione per l’anno 2019. Il giudice di primo grado aveva annullato l’atto e la decisione era stata confermata in appello, soprattutto per difetto di motivazione del sollecito, ritenuto privo di indicazioni sufficienti sulla natura del contributo richiesto, sul quantum debeatur, sul piano di classifica e sul perimetro di contribuenza. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il contribuente, prima della scadenza del termine per impugnare il sollecito, aveva ottenuto in accesso agli atti copia del previo avviso di pagamento e quindi conosceva in modo completo la pretesa impositiva, potendo difendersi pienamente; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che ogni eventuale carenza motivazionale del sollecito sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva comunque compreso e contestato nel merito la pretesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque infondato, perché la sentenza impugnata aveva già considerato irrilevante l’avvenuta conoscenza, tramite accesso agli atti, dell’avviso di pagamento e degli atti sottesi, fondando la decisione sulla insufficienza motivazionale del sollecito e sulla mancata notificazione di atti prodromici. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che il difetto di motivazione dell’atto impositivo non può essere sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., poiché la motivazione serve a garantire al contribuente una difesa certa e la delimitazione del thema decidendum; inoltre, il rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 al c.p.c. opera solo per le norme compatibili con il rito tributario e non consente di applicare l’art. 156 c.p.c. alla sanatoria delle nullità motivazionali dell’atto tributario. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell’intimato. È stato disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è utilizzabile per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; nel caso concreto non ricorre perché il fatto invocato era stato comunque considerato irrilevante dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge lamentata con riferimento all’art. 156 c.p.c.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica al difetto di motivazione dell’atto impositivo tributario, poiché la motivazione serve a garantire una difesa certa e la delimitazione del thema decidendum.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il rinvio al c.p.c. nel processo tributario riguarda solo le norme compatibili con il rito tributario e non consente di estendere l’art. 156 c.p.c. alla sanatoria delle nullità dell’atto impositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Serve quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il difetto di motivazione dell’atto impositivo determina l’illegittimità dell’atto quando non consente al contribuente di comprendere natura e misura della pretesa e di articolare una difesa piena e tempestiva.
  • La successiva conoscenza in fatto della pretesa tributaria, acquisita ad esempio tramite accesso agli atti, non sana di per sé la carenza motivazionale dell’atto impugnato se l’atto originario resta insufficiente a delimitare il thema decidendum.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c. non è invocabile per colmare le nullità motivazionali di un atto impositivo tributario, perché la funzione della motivazione è garantire certezza difensiva e completezza del contraddittorio.
  • Nel processo tributario il rinvio alle norme del codice di procedura civile opera solo nei limiti della compatibilità con la struttura e la funzione del rito speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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