Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, operante nell'acquisizione di agenzie, rappresentanza e mandati nel settore dei materiali da costruzione e arredamento, impugnava un avviso di accertamento relativo al 2015 con cui venivano contestati: la deducibilità di componenti negativi di reddito, l'indebita detrazione dell'IVA correlata e l'erronea determinazione del valore della produzione ai fini IRAP. La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente; la CTR della Lombardia, in appello, accoglieva invece l'appello dell'Agenzia. In Cassazione la società proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e delle norme sul processo tributario telematico, perché la CTR aveva erroneamente affermato che la società non si era costituita in appello, nonostante il deposito telematico delle controdeduzioni; 2) violazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e del principio di inerenza, per aver la CTR escluso l'inerenza dei costi sulla base della mancata prova di un vantaggio economico, requisito ritenuto non necessario dalla ricorrente; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi ai rapporti infragruppo e alle modalità di quantificazione dei compensi e degli sconti previsti da un contratto quadro tra i gruppi societari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la società aveva effettivamente depositato telematicamente la propria costituzione in appello tramite S.I.Gi.T.; perciò l'affermazione della CTR circa la mancata costituzione dell'appellata era contraddetta dagli atti e integrava una evidente violazione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la causa nel rispetto del pieno contraddittorio tra le parti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24, comma 1, Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio processuale
art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al deposito telematico nel processo tributario
art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme sul rito tributario
art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme sul rito tributario
richiamato per la disciplina dell'appello nel processo tributario
art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per il regime delle controdeduzioni e della costituzione in giudizio
richiamato come norma sul contraddittorio processuale
richiamato in tema di nullità processuali
artt. 9, comma 2 e 3, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
richiamati come disciplina del processo tributario telematico
art. 8, comma 1, D. Dirett. Min. Economia e Finanze 4 agosto 2015
richiamato in relazione alle modalità telematiche del deposito
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
invocato nel secondo motivo sul principio di inerenza dei costi
richiamato come vizio processuale dedotto con il primo motivo
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo
richiamato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il terzo motivo
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, la costituzione in giudizio della parte appellata può risultare dal tempestivo deposito telematico delle controdeduzioni e dei documenti tramite S.I.Gi.T.; un'erronea affermazione del giudice circa la mancata costituzione, se smentita dagli atti, integra violazione del contraddittorio e nullità della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto processuale errato e tale errore incide sul pieno esercizio del diritto di difesa, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame nel rispetto del contraddittorio.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che assorbe gli altri comporta che le ulteriori censure non vengano esaminate, ferma la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per le conseguenti statuizioni, incluse le spese.
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