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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38539/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di ispezione sul lavoro, al consorzio veniva contestata la violazione dell'art. 14, par. 2, del regolamento C.E.E. n. 3281/1985 per la mancata conservazione, nel periodo indicato, di 407 fogli di registrazione del cronotachigrafo. Il prefetto irrogava una sanzione pecuniaria complessiva. Il consorzio proponeva opposizione ex artt. 22 e 23 l. n. 689/1981 chiedendo l'annullamento del verbale e, in subordine, la riduzione della sanzione con applicazione del cumulo formale. Dopo il rigetto in primo grado, in appello insisteva soprattutto su tre profili: (i) mancanza di prova da parte dell'amministrazione dei presupposti fattuali della violazione e contestazione della portata probatoria del verbale ispettivo; (ii) preteso giudicato implicito sulla tardività dell'eccezione di difetto di prova, non dedotta con appello incidentale dalla prefettura; (iii) denunciata reformatio in peius, perché il tribunale avrebbe peggiorato la sua posizione affermando che in primo grado non erano state dedotte contestazioni sulla prova. Con il ricorso per cassazione riproponeva tali doglianze, invocando la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 100 e 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa esibizione dei fogli di registrazione, essendo stata direttamente constatata dagli ispettori, rientrava nella fede privilegiata del verbale fino a querela di falso; ha inoltre escluso che fosse necessaria una conferma documentale o testimoniale ulteriore per i fatti coperti da pubblica fede. Ha respinto il secondo motivo osservando che il rigetto dell'opposizione nel merito non implica un implicito accoglimento dell'ammissibilità della relativa deduzione, sicché il tribunale poteva rilevarne la tardività senza violare il giudicato implicito e senza necessità di appello incidentale della prefettura. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che non vi è stata alcuna reformatio in peius, poiché la decisione di appello ha sostanzialmente confermato quella di primo grado. Non sono state liquidate spese, per mancata costituzione della prefettura; è stato però dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, par. 2, regolamento C.E.E. n. 3281/1985

    La mancata conservazione/esibizione dei fogli di registrazione integra la violazione amministrativa contestata.

  • art. 22 l. n. 689/1981

    Regola l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione amministrativa.

  • art. 23 l. n. 689/1981

    Il giudizio di opposizione è governato dal principio dispositivo temperato da poteri officiosi del giudice e non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi difensivi, salvo quelle previste dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere della prova è infondata quando il fatto costitutivo della violazione risulta da verbale con efficacia di fede privilegiata per i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice d'appello esamina la tardività di una deduzione che non era coperta da alcun giudicato implicito sulla sua ammissibilità.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    La lamentata reformatio in peius è esclusa se la decisione di secondo grado conferma sostanzialmente quella di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto sul ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente percepiti e constatati dal pubblico ufficiale, ma non degli apprezzamenti, delle valutazioni o dei fatti appresi aliunde.
  • La contestazione del difetto di prova del fatto costitutivo della sanzione non può superare l'efficacia probatoria privilegiata del verbale quando la violazione sia stata direttamente accertata dagli ispettori.
  • Nel processo di opposizione ex l. n. 689/1981 non operano rigidi oneri formali tali da precludere il sindacato del giudice su deduzioni anche non scandite da specifiche preclusioni, nei limiti del modello processuale applicabile.
  • Il rigetto nel merito di una domanda o opposizione non implica, di per sé, una statuizione implicita sull'ammissibilità della relativa eccezione o deduzione; per parlare di giudicato implicito occorre che la questione pregiudiziale sia logicamente incompatibile con la decisione resa.
  • La violazione del divieto di reformatio in peius non ricorre quando il giudice di appello, pur con diversa motivazione o formula espressiva, conferma sostanzialmente la decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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