Cassazione Civile, Ordinanza n. 07120/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro applicata a una sentenza ex art. 2932 c.c. che aveva disposto il trasferimento di un immobile/terreno agricolo in favore della promissaria acquirente, subordinando però l'effetto traslativo al pagamento del prezzo pattuito. Prima della domanda ex art. 2932 c.c., le parti avevano anche stipulato una scrittura privata per l'installazione e il mantenimento di pannelli fotovoltaici sul medesimo terreno. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso, ritenendo che la vicenda non giustificasse la tassazione proporzionale; aveva inoltre dichiarato inammissibile l'appello incidentale della controparte. L'Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo deducendo violazione degli artt. 27 e 37 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. doveva essere assoggettata a imposta proporzionale e non fissa, perché il pagamento del corrispettivo costituiva una condizione meramente potestativa o comunque non idonea a escludere l'imposizione. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per asserita mancanza di specificità e, con ricorso incidentale condizionato, ha dedotto la violazione degli artt. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che il trasferimento fosse soggetto a IVA e non potesse subire doppia imposizione; ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia della CTR su tale profilo. La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità, ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale, cassando la sentenza con rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, ha accolto il motivo dell'Agenzia delle entrate sul regime d'imposta di registro della sentenza ex art. 2932 c.c. e ha altresì accolto il ricorso incidentale condizionato della contribuente per omessa pronuncia della CTR sulla questione IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sostanza, la Corte ha affermato che la sentenza costitutiva che trasferisce l'immobile subordinatamente al pagamento del prezzo resta soggetta a imposta proporzionale, non potendo il mancato pagamento essere trattato come condizione sospensiva inidonea ai fini dell'imposta di registro, e che la CTR doveva altresì esaminare la doglianza relativa all'assoggettabilità a IVA della compravendita.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986
Il concordato preventivo non rileva in quanto la condizione del pagamento resta, sempre , meramente potestativa (art. 27, terzo comma, d.P.R. 131 del 1986)
La sentenza ex art. 2932 c.c. che subordina il trasferimento al pagamento del prezzo è assoggettata a imposta proporzionale; il pagamento non integra una condizione sospensiva rilevante ai fini del registro quando dipende dalla mera volontà o iniziativa dell'acquirente.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato insieme all'art. 27 per sostenere il corretto regime impositivo dell'atto/sentenza traslativa.
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo produce effetti traslativi rilevanti ai fini dell'imposta di registro.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto sufficientemente specifico e autosufficiente, senza necessità di integrale trascrizione degli atti richiamati, purché ne sia indicato il contenuto e la presenza nel fascicolo.
art. 4, secondo comma, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
È la norma invocata nel ricorso incidentale per sostenere l'assoggettamento della cessione a IVA, profilo che la CTR non aveva esaminato.
art. 40, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato nel ricorso incidentale per il coordinamento tra imposta di registro e IVA, in funzione della dedotta non duplicazione del prelievo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo pattuito è soggetta a imposta proporzionale, anche se ancora impugnabile, perché il pagamento del corrispettivo non è trattato come condizione sospensiva rilevante quando dipende dalla mera volontà o iniziativa del promissario acquirente.
- La qualificazione come condizione meramente potestativa non viene meno per il solo fatto che la richiesta di adempimento ex art. 2932 c.c. provenga dal promittente venditore, se il trasferimento resta comunque subordinato a un pagamento rimesso alla sfera di disponibilità dell'acquirente.
- Il concordato preventivo, di per sé, non equivale a prova dell'assoluta impossibilità di adempiere e non basta a escludere la natura potestativa della condizione o a neutralizzare la regola fiscale applicabile.
- Il ricorso per cassazione non va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza quando, pur senza trascrizione integrale degli atti, indichi con precisione il contenuto delle risultanze richiamate e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
- Se il giudice di merito non esamina una specifica doglianza di appello sulla soggezione o meno dell'operazione a IVA e sul coordinamento con l'imposta di registro, la sentenza è cassabile per omessa pronuncia o comunque per mancata decisione sul punto rilevante.
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