Cassazione Civile, Ordinanza n. 30390/2024 del 25/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato con una società, nel 2000, un contratto qualificato dalle corti di merito come associazione in partecipazione, poi integrato nel 2010 con previsioni, tra l'altro, su una clausola di plusvalenza in caso di futura cessione della farmacia e su una clausola di durata. In giudizio chiedeva la declaratoria di nullità del rapporto, sostenendo che esso fosse in realtà un contratto di società e che, per il contesto normativo dell'epoca, fosse invalido perché volto alla gestione societaria di una farmacia, attività che assumeva non consentita in quella forma. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 2549, 2552, 2553 c.c. in relazione agli artt. 2082, 2086 e 2247 c.c., perché la clausola di plusvalenza non sarebbe compatibile con l'associazione in partecipazione e costituirebbe indice tipico del contratto di società; 2) violazione delle stesse norme, in relazione anche all'art. 2468 c.c., perché la clausola di durata sottrarrebbe all'imprenditore associante la libertà di determinare la durata dell'impresa; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la corte d'appello interpretato atomisticamente le clausole del contratto invece di valutarle complessivamente, così escludendo erroneamente la natura societaria del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la corte territoriale non aveva interpretato le clausole in modo atomistico, ma aveva esaminato congiuntamente le pattuizioni del 2010 e correttamente concluso che esse non erano idonee a trasformare l'originaria associazione in partecipazione in un contratto di società. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che la dedotta 'nullità' ex art. 360 n. 3 c.p.c. non è un vizio autonomo della sentenza e che, nella sostanza, le censure miravano soltanto a una diversa ricostruzione in fatto e a una nuova qualificazione del contratto, attività riservate al giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina l'associazione in partecipazione; la Corte ne usa il contenuto per ribadire che la qualificazione del rapporto va operata sulla base degli elementi tipici della figura e che le pattuizioni contestate non ne escludevano la permanenza.
Richiamato insieme alle altre norme sull'associazione in partecipazione; la Corte non vi ravvisa violazione perché la qualificazione fatta dal giudice di merito è coerente con la struttura del rapporto.
Richiamato come disposizione dell'associazione in partecipazione; la Corte esclude che le clausole contestate ne alterassero la natura al punto da trasformare il rapporto in società.
Richiamato per il requisito dell'attività imprenditoriale; la Corte osserva che la presenza di un'attività d'impresa non basta, da sola, a convertire l'associazione in partecipazione in società.
Richiamato nell'argomentazione della parte ricorrente; la Corte non lo considera violato, ritenendo che la decisione di merito non abbia inciso sulla libertà organizzativa dell'imprenditore oltre i limiti dell'autonomia contrattuale.
Richiamato per la nozione di società; la Corte conferma che mancavano gli elementi tipici della società, come organizzazione comune, patrimonio autonomo e rischio comune di impresa.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla clausola di durata; la Corte non accoglie la tesi perché la clausola non è stata ritenuta incompatibile con l'associazione in partecipazione.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto richiede di ricercare la comune intenzione delle parti e non può arrestarsi al solo dato letterale.
La Corte sottolinea che le clausole devono essere interpretate in modo sistematico e complessivo, non atomistico.
La Corte afferma che la violazione di legge ex art. 360 n. 3 non costituisce di per sé una 'nullità della sentenza'; inoltre, la censura di violazione delle norme sostanziali è inammissibile quando tende solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia, ma tale ricorso è rimasto assorbito dal rigetto del principale, senza esame nel merito della doglianza.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è scrutinabile solo se la parte indica un effettivo errore nei canoni ermeneutici; non è ammessa una richiesta di nuova valutazione del merito o di sostituzione del convincimento della Cassazione a quello del giudice di merito.
- L'interpretazione contrattuale deve essere complessiva e sistematica: le singole clausole non vanno lette isolatamente, ma coordinate tra loro per ricostruire la comune intenzione delle parti.
- La presenza di elementi compatibili con una partecipazione agli utili o con meccanismi economici atipici non è di per sé sufficiente a trasformare un'associazione in partecipazione in un contratto di società; occorre verificare la sussistenza degli elementi strutturali tipici della società, come organizzazione comune, patrimonio autonomo e rischio comune d'impresa.
- La deduzione di 'nullità' ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. non costituisce una autonoma categoria di vizio processuale: il ricorrente deve sempre individuare la concreta violazione di legge sostanziale o processuale e non limitarsi a contestare il risultato valutativo raggiunto dal giudice di merito.
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