Cassazione Penale, Ordinanza n. 03149/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in lieve entità. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena inflitta fosse eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio e ha richiamato il principio per cui una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di commisurazione della pena è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando invece la pena sia determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è insindacabile, essendo implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in lieve entità
criteri di commisurazione della pena richiamati come base della scelta del giudice di merito quando la sanzione è determinata in misura media o prossima al minimo
base legale della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la doglianza che investe solo la quantificazione della pena è inammissibile se mira a sollecitare una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio richiede un approfondimento specifico soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è determinata in misura media o vicina al minimo, la motivazione può essere sintetica e la scelta del giudice di merito resta insindacabile.
- La commisurazione della pena effettuata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. non è censurabile in cassazione quando risulti congrua e non manifestamente illogica.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.
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