Sentenza del 19/04/2024 n. 10691 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È impugnata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la decisione di primo grado e ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione per il recupero di maggiore imposta ipotecaria e catastale. L’avviso riguardava il conferimento, con atto del 24 luglio 2013, di quattro immobili siti a Roma nel Fondo Immobiliare Scoiattolo, gestito da BNP: il valore dichiarato era di 10.080.000 euro, mentre l’Ufficio lo aveva rettificato in 20.488.320 euro. Le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 51 del d.P.R. 131/1986 e 2697 c.c., perché la stima dell’Ufficio sarebbe stata preferita solo in ragione della sua provenienza pubblica; 2) nullità per motivazione apparente, non essendo state valutate le peculiarità del conferimento, la perizia Praxi, lo stato manutentivo e occupativo degli immobili e l’effetto del valore aggregato, né adeguatamente spiegato il diniego di CTU; 3) violazione dei criteri legali di stima e dubbi di legittimità costituzionale in rapporto all’art. 53 Cost.; 4) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso e del diritto di difesa, per mancato contraddittorio preventivo e per asserita insufficienza delle informazioni sui criteri e sui dati estimativi utilizzati.
La decisione
La Corte ha respinto il quarto motivo: trattandosi di tributi non armonizzati, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, né la legge applicabile prevedeva in questo caso un obbligo specifico. Ha inoltre ritenuto motivato l’avviso, poiché richiamava e trascriveva la relazione tecnica, indicava il metodo sintetico-comparativo/MCA e illustrava gli adattamenti applicati; le ulteriori contestazioni riguardavano la fondatezza della stima, non la motivazione dell’atto. Ha accolto il primo e il secondo motivo: la CTR aveva attribuito alla stima dell’Ufficio una superiorità pregiudiziale per la sua provenienza pubblica, senza confrontarne concretamente contenuto e conclusioni con le contestazioni e con la perizia di parte. La motivazione era quindi apparente anche sul diniego di CTU e non consentiva di verificare la prova del maggior valore richiesto dall’Ufficio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento.
La stima dell’Ufficio è una valutazione tecnica di parte, non una prova privilegiata per il solo fatto di provenire dall’Amministrazione. Il giudice deve esaminarne il metodo e i risultati rispetto alle contestazioni e agli elementi estimativi del contribuente, motivando perché ritenga provato il maggior valore.
La prova della fondatezza sostanziale della maggiore pretesa resta a carico dell’Ufficio: la perizia pubblica non basta da sola e deve essere valutata criticamente dal giudice insieme alle contestazioni e alle perizie prodotte dal contribuente.
Art. 7, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Restava in ogni caso ferma la possibilità - ex art. 7 co. 2^ d.lgs. 546/92 - che il giudice di merito disponesse una consulenza tecnica d'ufficio che desse appunto conto delle forti discordanze tra stima dell'Agenzia delle Entrate e stima della parte contribuente in relazione alla singolarità della fattispecie.
In presenza di divergenze tecniche rilevanti sulle stime e di peculiarità concrete dei beni, il giudice tributario può disporre una CTU; l’eventuale diniego deve essere motivato e non può fondarsi soltanto sull’accettazione apodittica della perizia dell’Ufficio.
Art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. 131/1986
E' dunque evidente che l'avviso opposto poneva la parte contribuente in condizione di immediatamente percepire e comprendere i presupposti giuridici e le ragioni di fatto della imposizione ( art. 52 , co. 2 bis d.P.R. 131/86 ), attraverso l'esposizione e lo sviluppo della metodologia estimativa applicata dall'ufficio, sicchè non può dirsi - sulla base del su indicato indirizzo interpretativo - che vi sia stato effettivo pregiudizio della facoltà di ampia ed esauriente difesa in sede giurisdizionale.
L’avviso è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere presupposti e ragioni della rettifica, anche mediante il richiamo alla relazione tecnica che esponga il criterio estimativo e la sua applicazione. Le contestazioni sulla correttezza concreta della stima attengono invece alla prova nel giudizio.
Ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti; nel caso concreto la Corte ha riunito i due ricorsi di identico contenuto.
Massime di principio
- Una stima redatta da un ufficio pubblico non gode, nel giudizio, di attendibilità o forza probatoria superiore a quella degli elementi tecnici prodotti dal contribuente: il giudice deve confrontare nel merito le valutazioni e spiegare quale ritiene convincente.
- Quando si rettifica il valore di immobili, la motivazione della decisione deve affrontare le contestazioni concrete che possono incidere sulla stima, come stato manutentivo, occupazione, costi e tempi di commercializzazione e differenza tra valore aggregato e valore dei singoli cespiti.
- La CTU non è automatica, ma può essere disposta quando vi siano divergenze tecniche significative; il suo diniego richiede una motivazione effettiva, soprattutto se la controversia riguarda stime concorrenti e caratteristiche peculiari dei beni.
- Per i tributi non armonizzati non opera un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo che una disposizione lo preveda specificamente per il caso concreto.
- L’avviso di rettifica può essere motivato anche per relationem, se il contribuente riceve o può conoscere una relazione che espone il criterio utilizzato e gli elementi essenziali della sua applicazione. Le critiche alla correttezza dei dati e dei calcoli riguardano la fondatezza della pretesa, da provare in giudizio, e non necessariamente la motivazione dell’atto.
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