Sentenza del 19/04/2024 n. 371 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione della svalutazione di un terreno edificabile classificato come rimanenza di magazzino. Il terreno, valorizzato in bilancio a costo specifico pari a € 1.073.950,23, era stato svalutato al valore di mercato di € 499.963,00; la differenza di € 573.987,23 era stata contestata dall'Agenzia in quanto, a suo avviso, la svalutazione delle rimanenze valutate a costo specifico non è fiscalmente ammessa ai sensi dell'art. 92 TUIR
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respingendo la pretesa difensiva della resistente. Il Collegio ha ritenuto che, ai fini fiscali, per i beni qualificabili come infungibili e valutati a costo specifico il valore fiscalmente rilevante sia il costo storico e che le svalutazioni contabili di tali rimanenze non abbiano rilevanza fiscale; di conseguenza l'Agenzia era legittimata a recuperare a tassazione la differenza contestata. La resistente è stata condannata al pagamento delle spese di lite (€ 8.565,20).
Norme richiamate
art. 92 TUIR
"A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono"
Il Collegio interpreta l'art. 92 nel senso che per le rimanenze valutate a costi specifici il valore fiscale è rappresentato dal costo storico, rendendo irrilevanti ai fini fiscali le svalutazioni effettuate in bilancio su beni infungibili
art. 2426 n. 9 c.c.
Richiamata per distinguere i beni fungibili (soggetti a valutazioni con metodi medi, FIFO, LIFO) dai beni infungibili; per i fungibili la differenza tra costo e valore corrente può assumere rilevanza informativa e fiscale
art. 83 DPR 917/86 (art. 83 TUIR)
"... valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione ..."
Richiamato dalla resistente per sostenere la subordinarietà delle disposizioni fiscali ai principi civilistici; il Collegio comunque conferma che, pur riconoscendo principi contabili, la disciplina fiscale di art. 92 stabilisce limiti specifici
art. 36 comma 2 n. 4) D.Lgs. 546/1992
Citato nei motivi di gravame come presunta violazione procedurale/di diritto nell'atto impugnato (riferimento alle censure di legittimità della sentenza), ma non decisivo nel fondamento della decisione di merito
Cass. n. 10773/2023
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il criterio del minore fra valore di mercato/realizzo e costo specifico (art. 92, comma 5) non è applicabile ai beni non raggruppabili in categorie omogenee; quindi i beni valorizzati a costi specifici non sono assoggettati automaticamente alla regola del minore
Massime di principio
- Distinguere sempre tra beni infungibili e fungibili: gli infungibili (beni unici identificabili) valutati a costo specifico trovano generalmente pieno riconoscimento fiscale nel costo storico; le svalutazioni contabili su tali beni non producono automaticamente effetti fiscali.
- Per i beni fungibili, la disciplina fiscale ammette la valutazione per categorie omogenee e le svalutazioni possono assumere rilevanza fiscale se il valore di mercato/costo corrente differisce in misura apprezzabile dal costo.
- La regola del "minore tra valore di mercato/realizzo e costo" prevista dall'art. 92 TUIR non va applicata indiscriminatamente ai beni valutati a costo specifico e non raggruppabili in categorie omogenee.
- Le plusvalenze e minusvalenze immobiliari (per gli IAS adopter e in generale quando previsto) concorrono normalmente alla formazione del reddito in sede di realizzo; le rettifiche di valore non realizzate possono non incidere sul reddito imponibile.
- In contenzioso fiscale è fondamentale documentare la natura (fungibile/infungibile) dei beni, il metodo di valutazione adottato, e fornire prove sulla effettiva omogeneità della categoria se si vuole ottenere rilevanza fiscale per svalutazioni o rettifiche di valore.
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