Cassazione Penale, Sentenza n. 27102/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Udine per i reati di ricettazione (nella forma attenuata, quarto comma dell'art. 648 c.p.) e di detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto (fatti del 16/09/2014). La Corte di cassazione, con sentenza n. 25594/2022, aveva annullato la decisione della Corte d'appello limitatamente al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo non tardiva la relativa richiesta (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020) e non automaticamente ostativa la pluralità dei reati o una precedente messa alla prova. In sede di rinvio la Corte d'appello ha però ritenuto comunque esclusa la causa di non punibilità per valutazioni di fatto (non minima offensività, quantità non irrisoria della merce, natura professionale dell'attività, comportamento post delictum). Con il ricorso in cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe riproposto argomentazioni già censurate dalla Cassazione, violando l'art. 627 disp. att. c.p.p. e il principio di diritto enunciato dalla Cassazione stessa; ha altresì prospettato eccessiva sproporzione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di annullamento aveva enunciato principi di diritto vincolanti limitatamente alle motivazioni specificamente censurate (tardività della richiesta e ostatività della pluralità di reati/messa alla prova) e che, per il resto, il giudice del rinvio disponeva di pieni poteri di apprezzamento sui fatti. Ha osservato che la Corte di appello non ha riproposto il percorso logico cristallizzato antecedente all'annullamento ma ha riesaminato la questione adeguandosi ai principi di diritto indicati. La doglianza sulla proporzionalità della pena è stata ritenuta generica e priva di specificità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevata l'applicazione dell'attenuante per la ricettazione (quarto comma) in ragione del basso valore dei beni, ma la Corte d'appello ha comunque valutato altri elementi di fatto (quantità non irrisoria, esercizio di attività commerciale) per escludere la non punibilità.
La Corte di cassazione aveva ritenuto che la richiesta della causa di non punibilità non fosse tardiva (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020) e che la pluralità dei reati e una precedente messa alla prova non costituissero di per sé ostacolo. Tuttavia il giudice del rinvio può valutare, sul piano dei fatti, se il fatto presenti grado di offensività tale da escludere l'applicazione della causa.
art. 627 disp. att. c.p.p. (comma 3)
Principio richiamato: il giudice del rinvio è vincolato solo ai principi di diritto espressamente decisi con la sentenza di annullamento; non è invece vincolato a passaggi argomentativi di mero fatto o a un 'percorso logico' non oggetto dell'annullamento.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e prevede la possibilità di infliggere un'ammenda (qui determinata in via equitativa in 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende) se ricorso inammissibile, salvo che non sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Reato per il quale è intervenuta una precedente ordinanza di messa alla prova; la Cassazione ha ritenuto che tale precedente non osti automaticamente all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis.
Sentenza Corte costituzionale n. 156/2020
Decisione rilevante per la determinazione del regime sanzionatorio dell'ipotesi attenuata di ricettazione (assenza di minimo edittale), che la Cassazione ha considerato idonea a far ritenere non tardiva la richiesta di applicazione della causa di non punibilità quando presentata in appello prima della pronuncia costituzionale.
Cass. Sez. 2, n. 25594/2022
Sentenza di annullamento che ha censurato la decisione della Corte d'appello quanto al diniego dell'art. 131-bis, indicandone le ragioni limitate all'erronea esclusione per tardività e per presunta ostatività della pluralità di reati/messa alla prova; ha disposto il rinvio indicando i principi di diritto vincolanti per il giudice del rinvio su tali punti.
Cass. Sez. 6, n. 36766/2023
Pronuncia richiamata dalla difesa sul tema del cosiddetto 'giudicato interno': afferma che l'accertata violazione o erronea applicazione della legge penale può determinare una sorta di giudicato interno che impedisce al giudice del rinvio di riproporre il precedente percorso logico; la Corte di cassazione nel caso in esame ha ritenuto tale precedente non applicabile alle modalità con cui la Corte d'appello ha riesaminato la questione.
Cass. Sez. 2, n. 33560/2023
Richiamata per il principio secondo cui, dopo annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato unicamente ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, senza dover subire altre restrizioni derivate da passaggi argomentativi di merito della motivazione della Cassazione.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato soltanto ai principi di diritto espressamente enunciati nella sentenza di annullamento della Cassazione: tutto ciò che non è stato oggetto di annullamento può essere nuovamente valutato sul piano di merito.
- Una richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis non è necessariamente tardiva se fondata su pronunce costituzionali sopravvenute rispetto al momento in cui è stato presentato l'atto d'impugnazione.
- La pluralità di reati o la precedente messa alla prova non escludono di per sé l'applicazione dell'art. 131-bis; il giudice deve valutare le concrete condizioni di offensività e le circostanze fattuali (quantità, natura professionale dell'attività, comportamento post delictum).
- Le doglianze sulla sproporzione della pena o sulla motivazione devono essere specifiche e dettagliate: censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorso non sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nel predisporre il ricorso in cassazione è importante circoscrivere chiaramente i profili di diritto che si ritengono violati dalla sentenza impugnata e non chiamare in causa solo genericità o riedizioni di valutazioni di fatto già affrontate, altrimenti il ricorso rischia di essere inammissibile.
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