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Sentenza

Sentenza n. 1657/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 3474/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3584/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.12.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 750,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 750 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3474/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 16 gennaio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere 750 euro, pari al 50% del valore nominale della Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto il 10 aprile 2026, dopo l’infruttuoso decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata all’amministrazione soccombente e divenuta esecutiva mediante passaggio in giudicato; inoltre era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non era contestato l’inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di corrispondere 750 euro, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto ricompreso nel trattamento economico del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e rifusione del contributo unificato ove versato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha giustificato la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 55/2014

    È stata utilizzata per liquidare le spese processuali nelle controversie di valore inferiore a 1.100,01 euro, con dimidiazione e ulteriore riduzione in considerazione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione soccombente e l’omessa esecuzione dell’obbligo riconosciuto nel titolo.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorso per l’esecuzione coattiva del giudicato presuppone il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l’incarico è connesso ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, il compenso per le funzioni commissariali può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito, senza ulteriore onere a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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