Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di determinazione del contributo per la retta di ricovero e disposizioni del regolamento comunale sulla compartecipazione alle prestazioni residenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il provvedimento con cui il Comune di Venezia aveva determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il contributo giornaliero per la retta di ricovero assumendo una capacità contributiva superiore al valore ISEE, includendo anche l’indennità di accompagnamento e considerando nuovamente il patrimonio mobiliare già valorizzato ai fini dell’ISEE. Ha inoltre impugnato gli artt. 2, comma 2, lett. a), e 5, comma 4, lett. g), del regolamento comunale, nella parte in cui configuravano il contributo come anticipazione soggetta a restituzione al conseguimento degli arretrati dell’indennità di accompagnamento e richiedevano il relativo impegno restitutorio. L’unico motivo dedotto era la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., dell’art. 5 del d.l. n. 201/2011, del d.P.C.M. n. 159/2013, dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 e dell’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse rispetto agli artt. 2 e 5 del regolamento, sostenendo che l’anticipazione non fosse stata concretamente applicata, e nel merito ha sostenuto che la compartecipazione comunale fosse integrativa ed eventuale e che l’ente potesse valorizzare, oltre all’ISEE, ulteriori elementi della concreta capacità contributiva, inclusa l’indennità di accompagnamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo rilevanti gli artt. 2 e 5 del regolamento perché, insieme all’art. 8, delineano l’alternatività tra contributo comunale e indennità di accompagnamento e perché il provvedimento impugnato richiamava l’impegno della beneficiaria a restituire quanto anticipato. Nel merito, ha accolto il ricorso. Il giudice ha affermato che l’ISEE costituisce l’unico parametro normativamente previsto per determinare sia l’accesso sia il livello di compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, non essendo consentito ai Comuni introdurre criteri ulteriori, derogatori o sostitutivi. L’indennità di accompagnamento, esclusa dall’ISEE ai sensi dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, non può essere computata neppure indirettamente nella capacità contributiva del beneficiario. Parimenti, il patrimonio mobiliare può essere considerato soltanto nei limiti e secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013, senza una duplicazione della sua valorizzazione. Sono state quindi annullate sia la determinazione comunale del contributo sia gli artt. 2, comma 2, lett. a), e 5, comma 4, lett. g), del regolamento. Il Comune è stato inoltre onerato, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, di rideterminare la quota secondo i criteri ISEE e di rimborsare le somme eventualmente anticipate dalla ricorrente dal 1° gennaio 2025 fino al deposito della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione

    La determinazione e applicazione dell’ISEE per l’accesso e per la compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate rientra nella garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

  • art. 5 d.l. n. 201/2011

    Costituisce la base normativa del reddito disponibile rilevante nel sistema ISEE, nei limiti integrati dalla disciplina successiva.

  • d.P.C.M. n. 159/2013

    L’ISEE costituisce lo strumento “di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate” e la sua determinazione e applicazione ai fini dell’accesso e della compartecipazione costituisce livello essenziale delle prestazioni.

    L’ISEE è l’indefettibile parametro per valutare la capacità contributiva e determinare condizioni e proporzione di accesso alle prestazioni agevolate; gli enti locali non possono sostituirlo o derogarvi mediante criteri autonomi.

  • art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, conv. in l. n. 89/2016

    Sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità, ove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

    L’indennità di accompagnamento non può essere inclusa nella determinazione della condizione economica o della capacità contributiva ai fini della compartecipazione alle prestazioni agevolate, neppure indirettamente.

  • art. 6, comma 4, l. n. 328/2000

    La disposizione fonda l’intervento dell’ente locale nell’integrazione della retta per i soggetti che non siano in grado di sostenerne integralmente il costo, secondo i criteri normativi applicabili.

  • art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000

    In caso di inserimento in strutture residenziali “possono essere utilizzati in parte gli emolumenti eventualmente percepiti a titolo di indennità di accompagnamento o di altri benefici economici legati alla condizione di disabilità”.

    La disposizione ha natura programmatica e non attribuisce direttamente ai Comuni il potere di computare l’indennità di accompagnamento, né stabilisce criteri o limiti applicativi; occorre uno specifico intervento attuativo statale o regionale.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale fondamento del rimborso del contributo unificato conseguente alla soccombenza del Comune.

Massime di principio

  • Per la determinazione dell’accesso e del livello di compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, l’ISEE costituisce il parametro normativamente uniforme e indefettibile; il Comune non può introdurre criteri economici ulteriori, derogatori o sostitutivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale e regionale.
  • I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità e non compresi nel reddito complessivo IRPEF, inclusa l’indennità di accompagnamento, non possono essere computati nella capacità contributiva del beneficiario ai fini della compartecipazione alla retta, neppure mediante criteri comunali indiretti.
  • Il patrimonio mobiliare del beneficiario può rilevare nella determinazione della compartecipazione soltanto nei limiti e secondo le modalità stabilite dal d.P.C.M. n. 159/2013; è illegittima la sua autonoma o duplicativa valorizzazione da parte del Comune dopo il calcolo dell’ISEE.
  • Una disposizione regolamentare comunale può essere impugnata anche quando non sia stata applicata nella sua forma tipica, se concorre concretamente, insieme ad altre disposizioni, a definire il regime della prestazione controversa e incide sulla posizione dell’interessato, come nel caso di norme che rendano alternativi il contributo comunale e l’indennità di accompagnamento o impongano un impegno restitutorio.
  • Una previsione legislativa meramente programmatica sull’utilizzo di emolumenti connessi alla disabilità nelle strutture residenziali non attribuisce direttamente al Comune il potere di computare tali somme nella compartecipazione, in assenza di criteri e limiti definiti da una disciplina attuativa statale o regionale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiSanitàServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fontiPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.