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Sentenza

Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'erogazione delle somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto di ciascun docente al beneficio economico annuale tramite Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, oltre a interessi legali o rivalutazione monetaria, nonché la condanna del Ministero alle spese. Il ricorso è stato proposto collettivamente e cumulativamente, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha attivato la Carta docente per la maggior parte dei ricorrenti, dopo la proposizione del ricorso, mentre ha segnalato persistenti criticità per quattro docenti, anche dovute, per una posizione, all'erronea indicazione del codice fiscale. I ricorrenti hanno quindi rappresentato che il giudicato era stato eseguito nei confronti della maggior parte di essi, ma non nei confronti dei quattro docenti residui.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo, poiché diretto all'esecuzione di un'unica sentenza resa su un unico ricorso ex art. 414 c.p.c., senza posizioni tra loro contrastanti. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Verona, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Per i docenti nei cui confronti il Ministero aveva attivato la Carta docente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; le spese sono state compensate, in considerazione dell'adempimento spontaneo dell'Amministrazione. Per i quattro docenti rimasti privi dell'accredito, il ricorso è stato accolto: il Ministero è stato ordinato a costituire la Carta elettronica e ad accreditarvi gli importi dovuti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte dopo l'inutile scadenza del termine, e con ulteriore termine di 60 giorni per l'adempimento sostitutivo. La penalità di mora è stata negata, salva una futura rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese nei confronti dei quattro ricorrenti vittoriosi.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare il commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l'adozione di una penalità di mora; il TAR ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per applicarla, considerata la nomina del commissario ad acta, riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione ministeriale.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il decorso prima di ritenere ammissibile l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione costituiva oggetto del giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente; il TAR ha ordinato al Ministero di procedere alla sua costituzione e all'accredito delle somme secondo tali disposizioni.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione o di pagamento, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., purché siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni.
  • È ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo per l'ottemperanza di più soggetti quando tutti agiscono per l'esecuzione della medesima sentenza, pronunciata su un unico ricorso, e non sussistono posizioni soggettive tra loro confliggenti.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto durante il giudizio di ottemperanza determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso limitatamente ai beneficiari per i quali il giudicato sia stato effettivamente eseguito.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine ultimativo e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può tuttavia essere nuovamente valutata se l'amministrazione non collabora con il commissario nell'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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