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Sentenza

Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del 30 ottobre 2025 prot. n. 63244 con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto n. 7 della gara n. 719/2024 già disposta in favore della ricorrente, con conseguente aggiudicazione del medesimo lotto a Redax s.p.a.; 2) della nota prot. n. 62051 del data 24 ottobre 2025, con cui la ricorrente è stata informata dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da Redax s.p.a.; 3) di tutti i verbali di gara (compresi quelli di valutazione delle offerte tecniche ed economiche), nei limiti dell’interesse della ricorrente; 4) dei verbali della Commissione giudicatrice relativi al riesame dell’offerta della ricorrente ed allo scorrimento della graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 5) in via subordinata, per l’annullamento della lex specialis , con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto e al disciplinare di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 7, prevedono la specifica tecnica che ha dato causa all’esclusione; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, se e per quanto nelle more stipulato tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Redax s.p.a., con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto ovvero, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 marzo 2026: 6) della deliberazione del direttore generale n. 129 del 6 febbraio 2026, notificata alla ricorrente il 23 febbraio 2026 con nota prot. n. 10929 di pari data, con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha confermato il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione del lotto n. 7 della gara n. 719/2024, già disposta in favore della ricorrente, ed ha inoltre disposto lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione definitiva a Redax s.p.a. per la conseguente stipula del contratto; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi tutti i provvedimenti e gli atti già gravati con il ricorso introduttivo; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, se nelle more stipulato tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Redax s.p.a., con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto ovvero, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente.

Giustizia amministrativa202502416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto n. 7, successiva aggiudicazione alla seconda classificata e relativa deliberazione di aggiudicazione definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La stazione appaltante aveva aggiudicato alla ricorrente il lotto n. 7 di una procedura aperta per la fornitura di sistemi di drenaggio. Il capitolato richiedeva, quale caratteristica tecnica minima indispensabile a pena di esclusione, che la parte scanalata del drenaggio fosse completamente radiopaca. A seguito dell’istanza di riesame della seconda classificata, la Commissione giudicatrice aveva sottoposto i campioni a esame radiografico, accertando che il prodotto della ricorrente presentava soltanto un filo interno di solfato di bario e non era, quindi, completamente radiopaco nella parte scanalata. L’amministrazione aveva conseguentemente annullato in autotutela l’aggiudicazione originaria e disposto lo scorrimento della graduatoria, poi formalizzato con l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata. La ricorrente ha dedotto: l’erroneità dell’accertamento tecnico e la conformità del proprio prodotto; il contrasto con la precedente valutazione della Commissione; difetto di istruttoria e motivazione; violazione del contraddittorio; carenza di interesse pubblico e di ponderazione degli interessi nell’autotutela; violazione del principio di equivalenza, assumendo che il proprio prodotto realizzasse la medesima funzione; violazione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato; illegittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata per asserita non conformità del suo prodotto; illegittimità della lex specialis quale preteso “bando fotocopia” modellato sul prodotto della controinteressata. È stata inoltre chiesta una verificazione sulla natura strutturale o funzionale del requisito e sull’equivalenza del prodotto offerto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha ritenuto che l’interpretazione letterale della lex specialis imponesse la completa radiopacità dell’intera parte scanalata, e che l’esame radiografico avesse dimostrato la non conformità del prodotto della ricorrente. La perizia di parte è stata considerata una mera allegazione difensiva e, comunque, confermativa del fatto che la radiopacità derivava solo dal filo interno di solfato di bario. La prescrizione costituiva requisito tecnico minimo indispensabile a pena di esclusione; la sua iniziale erronea valutazione aveva legittimamente consentito l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. Il verbale di riesame è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato. Non è stata ravvisata violazione del contraddittorio: la nota del 24 ottobre 2025 costituiva comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, soggetta agli artt. 7 e 10 l. 241/1990, non comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, sicché non era necessario rispettare un termine dilatorio minimo prima dell’adozione dell’atto, intervenuto dopo sei giorni. L’interesse pubblico all’annullamento è stato individuato nella tutela della salute connessa alla necessità di visualizzare il drenaggio nel corpo del paziente, e la motivazione dell’atto risultava sufficiente anche quanto alla ponderazione degli interessi. Il principio di equivalenza è stato ritenuto inapplicabile perché la completa radiopacità era prescritta dalla lex specialis come requisito strutturale: la qualificazione come funzionale dipende dall’esplicitazione nella lex specialis della finalità perseguita, non dalla mera esistenza di una funzione materiale del requisito. I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non potevano giustificare l’ammissione di un’offerta non conforme alla lex specialis, dovendo essere coordinati con il principio di legalità. La censura contro l’aggiudicazione alla controinteressata è stata dichiarata anzitutto inammissibile perché diretta a ottenere l’esclusione dell’unico altro concorrente e quindi proponibile mediante ricorso incidentale; è stata comunque respinta nel merito, poiché il capitolato richiedeva la radiopacità soltanto della parte scanalata, requisito posseduto dal prodotto della controinteressata. È stata respinta anche la censura contro la lex specialis: non ricorreva un bando fotocopia, poiché almeno un altro operatore produceva un dispositivo con la medesima caratteristica e la radiopacità non attribuiva punteggio, trattandosi di requisito minimo. La verificazione è stata negata perché i quesiti riguardavano questioni giuridiche, non accertamenti tecnici. L’aggiudicazione definitiva impugnata con motivi aggiunti è stata ritenuta validamente censurata solo mediante riproposizione delle doglianze già infondate.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione della lex specialis soggiace, per quanto compatibile, alle regole ermeneutiche dei contratti e deve muovere dal criterio letterale.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Consente l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione illegittima quando sussistano ragioni di interesse pubblico, tenendo conto degli interessi dei destinatari; nel caso concreto l’interesse pubblico è stato individuato anche nella tutela della salute.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento di autotutela non è soggetta a un termine dilatorio minimo per la presentazione delle osservazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il termine per presentare osservazioni previsto dalla disposizione riguarda la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza e non si applica alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato deve sempre essere rapportato con il principio di legalità.

    Il principio del risultato non consente di aggiudicare la gara a un concorrente il cui prodotto non rispetti un requisito tecnico minimo previsto dalla lex specialis.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 36/2023

    L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

    La fiducia è reciproca e presuppone un’azione legittima e corretta; non tutela l’operatore che abbia presentato un’offerta non conforme alla lex specialis.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

    I principi di concorrenza e accesso al mercato non ostano all’esclusione dell’offerta priva di un requisito tecnico minimo prescritto a pena di esclusione.

  • art. 120 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del rito appalti; la censura diretta all’esclusione dell’unico altro concorrente avrebbe dovuto essere proposta mediante ricorso incidentale.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento insieme all’art. 120 c.p.a., senza ulteriore specifica interpretazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per le memorie depositate in vista dell’udienza pubblica.

  • art. 32, primo comma, Cost.

    La salute è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

    La tutela della salute costituisce interesse pubblico primario rilevante ai fini dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • L’interpretazione della lex specialis di gara deve muovere dal dato letterale; l’avverbio “completamente”, riferito a una caratteristica tecnica, impone il possesso integrale del requisito nell’ambito oggettivamente indicato dalla prescrizione.
  • Un requisito tecnico minimo è strutturale, e non funzionale, quando la lex specialis ne prescrive la caratteristica senza esplicitare la finalità o il bisogno amministrativo cui essa è preordinata; in tal caso il principio di equivalenza non è applicabile.
  • L’accertata illegittima ammissione o aggiudicazione di un’offerta non conforme a un requisito tecnico minimo previsto a pena di esclusione costituisce presupposto per l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, anche se la Commissione aveva inizialmente ritenuto conforme l’offerta.
  • La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio è disciplinata dagli artt. 7 e 10 l. 241/1990 e non dall’art. 10-bis della stessa legge; pertanto, in assenza di una previsione specifica, non è richiesto un termine dilatorio minimo per la presentazione delle osservazioni.
  • Il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio dell’accesso al mercato non possono prevalere sul principio di legalità fino a consentire l’aggiudicazione a un operatore la cui offerta non rispetti la lex specialis.
  • I quesiti sulla qualificazione giuridica di un requisito tecnico come strutturale o funzionale e sull’applicabilità del principio di equivalenza non possono formare oggetto di verificazione, poiché la verificazione è destinata ad acquisire chiarimenti su fatti tecnici complessi e non a risolvere questioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAutotutela
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusionePrincipio di equivalenza
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorio

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