Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 7 luglio 2025 con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto il 26 marzo 2024, aveva ottenuto il nulla osta alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione revocava tuttavia il nulla osta il 7 luglio 2025, rilevando che la domanda di conversione era stata presentata il 15 maggio 2025 quando il permesso stagionale non era più valido. Il ricorrente deduceva la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 24 e 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’art. 24, comma 10, non stabilisce un termine perentorio per la domanda di conversione né impone che il titolo da convertire sia ancora valido al momento della domanda. Affermava inoltre di avere svolto attività stagionale regolare e di essere destinatario di una proposta di lavoro subordinato, quale elemento sopravvenuto favorevole. Nel corso del giudizio depositava un modello UNILAV e buste paga, attestanti un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato iniziato il 16 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la legittimità della revoca deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione della domanda e dell’adozione del provvedimento, rispettivamente il 15 maggio e il 7 luglio 2025. La successiva produzione del modello UNILAV e delle buste paga può rilevare soltanto se dimostra circostanze già esistenti e rilevanti al momento della decisione amministrativa; nel caso concreto, invece, documentava un rapporto di lavoro iniziato il 16 settembre 2025, successivo sia al provvedimento sia alla proposizione del ricorso. Il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui la scadenza del permesso stagionale non è automaticamente ostativa alla conversione, poiché la legge non prevede un termine perentorio e possono assumere rilievo elementi di fatto, anche sopravvenuti, idonei a fondare una prognosi favorevole sulla futura capacità reddituale e sull’inserimento lavorativo del richiedente. Tuttavia, nel caso concreto, alla data della domanda, del provvedimento e del ricorso il ricorrente non aveva prodotto alcun contratto di lavoro subordinato, concreta proposta di assunzione o altro elemento utile a formulare tale prognosi. La documentazione successiva non poteva quindi dimostrare l’illegittimità originaria della revoca e, comunque, il rapporto di lavoro risultava cessato. È stata fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di conversione, da valutare in base alla situazione esistente al momento della nuova istanza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione non prevede un termine perentorio espresso per la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e non rende automaticamente ostativa la scadenza del titolo; occorre tuttavia che emergano elementi idonei a sostenere una prognosi favorevole sull’inserimento lavorativo e sulla capacità reddituale del richiedente.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della rilevanza di elementi sopravvenuti favorevoli.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Consente di attribuire rilievo a elementi di fatto, anche sopravvenuti e non rappresentati originariamente, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, quando siano idonei a fondare una prognosi favorevole sulla capacità reddituale futura e sulla concreta volontà di integrazione lavorativa.
Massime di principio
- La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non preclude automaticamente la conversione in permesso per lavoro subordinato, in assenza di un termine perentorio espressamente previsto dalla legge; la conversione resta però subordinata all’emersione, nel procedimento, di elementi idonei a fondare una prognosi favorevole sul futuro inserimento lavorativo e sulla capacità del richiedente di procurarsi lecitamente i mezzi di sostentamento.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; gli elementi sopravvenuti possono rilevare soltanto se dimostrano circostanze già esistenti e pertinenti alla valutazione che l’amministrazione avrebbe dovuto compiere in quel momento.
- Un rapporto di lavoro instaurato dopo l’adozione del provvedimento impugnato e dopo la proposizione del ricorso non è idoneo, di regola, a dimostrare l’illegittimità originaria del diniego o della revoca, né può fondare una prognosi favorevole quando il rapporto risulti successivamente cessato.
- In mancanza, al momento della domanda e del provvedimento, di un contratto di lavoro subordinato, di una concreta proposta di assunzione o di altri elementi riferibili alla futura capacità reddituale e all’inserimento lavorativo, l’amministrazione può legittimamente negare o revocare il nulla osta alla conversione del permesso stagionale, anche se il titolo è scaduto ma la scadenza non costituisce da sola causa ostativa.
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