Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di determinazione della capacità contributiva della persona ricoverata e dell'integrazione comunale alla retta RSA per l'anno 2026, unitamente agli atti regolamentari e applicativi presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale della propria capacità contributiva ai fini della partecipazione al costo della retta di ricovero in RSA per il 2026, pari a € 16.748,48 annui, nonché la quantificazione dell'integrazione a carico del Comune. Sono stati contestati anche il regolamento comunale sulla partecipazione economica alle prestazioni residenziali e gli atti con cui erano stati determinati annualmente la retta alberghiera di riferimento e i relativi criteri applicativi. Dal testo emerge, in particolare, la contestazione dell'inclusione nel calcolo della capacità contributiva di provvidenze economiche ritenute prive di valenza reddituale e, quindi, non computabili ai fini dell'ISEE. La ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Comune ha annullato in autotutela la nota impugnata con provvedimento dell'11 giugno 2026 e ha riaperto il procedimento per l'aggiornamento e la revisione del contributo comunale. Il giudice ha rilevato che la domanda presentava profili di possibile fondatezza, in particolare con riguardo alla definizione della capacità contributiva e all'inclusione di provvidenze economiche non computabili ai fini ISEE, ma non ha deciso nel merito tali questioni per effetto dell'autotutela amministrativa. Le spese di lite sono state compensate, considerata la sollecita adozione dell'atto di autotutela, la riapertura del procedimento e la definizione in rito. È stato inoltre liquidato al difensore della ricorrente il compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata nel provvedimento, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

  • artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.

    Sono richiamati quale fondamento della natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    Concorre a disciplinare la liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È indicato come fondamento della separata opponibilità della statuizione di liquidazione del compenso.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    La liquidazione dell'onorario e delle spese deve rispettare i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenendo conto della natura dell'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e riapre il procedimento per una nuova determinazione, venendo così meno l'oggetto sostanziale della controversia, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito dei vizi dedotti.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può giustificare la compensazione delle spese quando sia intervenuto sollecitamente e abbia comportato la riapertura del procedimento per l'aggiornamento o la revisione della posizione del privato.
  • Nel calcolo della capacità contributiva per la partecipazione al costo di prestazioni residenziali socio-sanitarie, la questione della computabilità di provvidenze economiche prive di valenza reddituale ai fini ISEE costituisce un profilo potenzialmente decisivo di legittimità della determinazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.