Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia dal 2006 e titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal giugno 2020, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito del preavviso di rigetto, aveva versato il contributo previsto e avrebbe dovuto trasmettere la relativa ricevuta e le ultime buste paga, ma tali documenti non risultavano acquisiti dalla Questura. Il Questore aveva quindi respinto l’istanza ritenendo non adempiuta la richiesta di integrazione documentale. In sede di ricorso gerarchico, il ricorrente aveva prodotto la ricevuta del pagamento, effettuato prima del diniego, e le buste paga attestanti la continuità del rapporto di lavoro. Il Prefetto aveva tuttavia respinto il gravame, ritenendo tardiva e non sanabile la produzione documentale e affermando di non poter disporre direttamente il rilascio del titolo. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per illogicità della motivazione, sostenendo che l’omessa trasmissione dei documenti integrasse una mera irregolarità amministrativa sanabile, che il pagamento fosse stato effettivamente eseguito prima del diniego e che il Prefetto avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta in sede gerarchica, eventualmente annullando il diniego e rimettendo la pratica alla Questura per le ulteriori verifiche.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha distinto tra mancanza sostanziale di un requisito e incompletezza della relativa documentazione. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’omissione documentale non può avere efficacia preclusiva quando sia concretamente rimediabile e l’Amministrazione possa ancora verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali del titolo. Nel caso concreto il diniego del Questore non accertava l’inesistenza del rapporto di lavoro, l’insufficienza dei mezzi di sostentamento o altre cause ostative, ma si fondava soltanto sulla mancata trasmissione della ricevuta del contributo e delle buste paga. Poiché il contributo era stato versato prima del diniego e la documentazione prodotta in sede gerarchica attestava la continuità lavorativa, il Prefetto non poteva considerare irrilevanti tali elementi soltanto perché tardivamente prodotti. Il ricorso gerarchico imponeva al Prefetto di esaminare le censure e i documenti acquisiti e, ove fondato, di annullare il diniego o riformarlo, eventualmente rimettendo l’affare alla Questura; la propria incompetenza a rilasciare direttamente il permesso non giustificava il mancato esame del gravame. I provvedimenti sono stati pertanto annullati per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. L’annullamento non comporta il riconoscimento immediato del diritto al rinnovo, ma impone alla Questura di riesaminare la domanda verificando tutti i requisiti sulla base della documentazione acquisita, senza attribuire efficacia preclusiva alla mancata produzione originaria dei documenti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998
subordina la domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento del contributo previsto dalla legge
Il pagamento del contributo costituisce un adempimento necessario, ma la mancata trasmissione della relativa ricevuta non equivale all’inesistenza del pagamento effettivamente eseguito.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi idonei a consentirne il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
La disposizione impone di distinguere la mancanza sostanziale del requisito dall’incompletezza della sua rappresentazione documentale. Le omissioni documentali concretamente rimediabili non possono essere considerate preclusive quando l’Amministrazione sia ancora in condizione di verificare i presupposti sostanziali del rinnovo.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione del preavviso di rigetto consente all’Amministrazione di richiedere integrazioni e all’interessato di presentare elementi utili, ma l’omessa produzione iniziale di documenti non esonera l’Amministrazione dal valutare elementi successivamente acquisiti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti.
art. 5 d.P.R. 1199/1971
quando riconosce fondato il ricorso per motivi di legittimità o di merito, l’organo decidente può annullare o riformare l’atto, salvo il rinvio dell’affare all’autorità competente
L’autorità competente a decidere il ricorso gerarchico deve esaminare le censure e la documentazione prodotta; se non può adottare direttamente il provvedimento finale, può comunque annullare o riformare l’atto impugnato e rimettere l’affare all’autorità competente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere distinta la mancanza sostanziale di un requisito dall’incompletezza della documentazione destinata a comprovarlo. La documentazione mancante non può produrre automaticamente un effetto preclusivo quando l’omissione sia concretamente sanabile e l’Amministrazione possa ancora verificare la sussistenza del requisito.
- Ai fini dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, la sanabilità delle irregolarità amministrative non è limitata alle sole omissioni formali di lieve entità, ma richiede una valutazione concreta della natura dell’omissione, della funzione dei documenti mancanti e della perdurante possibilità di accertare i presupposti sostanziali del titolo.
- Quando il pagamento del contributo per il rinnovo del permesso di soggiorno sia stato effettuato prima del diniego, la mancata trasmissione della ricevuta riguarda la prova documentale di un adempimento già compiuto e non equivale all’assenza del pagamento; tale omissione deve essere valutata, ove possibile, come irregolarità sanabile.
- In sede di ricorso gerarchico, l’autorità decidente deve esaminare le censure e i documenti prodotti dall’interessato e, se il gravame è fondato, può annullare o riformare l’atto oppure rimettere l’affare all’autorità competente. La propria incompetenza ad adottare direttamente il provvedimento finale non giustifica il mancato esercizio del potere decisorio sul ricorso.
- L’annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato su carenze documentali non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo, ma impone all’autorità competente di riesaminare la domanda valutando tutti i requisiti di legge e la documentazione acquisita, senza attribuire efficacia preclusiva alla sola tardiva produzione dei documenti.
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