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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09137/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una lavoratrice, che aveva prestato servizio per un comune con una serie di contratti a termine per supplenze annuali dal 2008/2009 al 2014/2015, di ottenere dall'INPS il TFR maturato per ciascun rapporto cessato. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato prescritti i TFR relativi alle annualità 2008/2009 e 2009/2010 e aveva condannato l'INPS al pagamento del TFR per gli ulteriori contratti. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 335/1995, dell'Accordo quadro ARAN-Confederazioni del 29 luglio 1999, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998. Secondo l'istituto, nel pubblico impiego contrattualizzato il TFR avrebbe natura previdenziale e non di retribuzione differita; sarebbe gestito e pagato dall'INPS, finanziato da contribuzione pubblica, con accantonamento figurativo, regole di calcolo peculiari e differimento della liquidazione alla definitiva cessazione dal servizio. Da ciò il ricorrente faceva discendere che, in presenza di successivi rapporti di lavoro senza soluzione di continuità con la stessa amministrazione, il diritto al TFR sarebbe esigibile solo alla cessazione finale del servizio e non alla cessazione di ciascun singolo contratto a termine.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il proprio orientamento e, in particolare, le Sezioni Unite n. 24280/2014, affermando che, dopo l'armonizzazione normativa del TFR nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto sorge e diventa esigibile alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro subordinato, non alla cessazione del rapporto previdenziale o alla definitiva uscita dal servizio. Ha quindi confermato la decisione della corte d'appello, che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto al TFR per i contratti a termine cessati, salvo la declaratoria di prescrizione per le annualità più risalenti. La Corte ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con ricorso del lavoratore.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per censurare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2110 c.c.

    Richiamato nel ricorso come base del diritto al trattamento di fine rapporto, ma la Corte chiarisce che il TFR nel pubblico impiego contrattualizzato è collegato alla cessazione del rapporto di lavoro secondo la disciplina armonizzata dall'art. 2120 c.c.

  • art. 2120 c.c.

    Assunto come parametro di disciplina del TFR: il trattamento spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato ed è qualificato come retribuzione differita con funzione anche previdenziale.

  • art. 2 l. n. 335 del 1995

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la specialità del regime pubblico; la Corte lo inserisce nel processo di armonizzazione dei trattamenti di fine rapporto al regime privatistico.

  • art. 26, comma 19, l. n. 448 del 1998

    Richiamato dal ricorrente quale norma che disciplina il meccanismo di invarianza della base contributiva nel pubblico impiego.

  • Accordo quadro ARAN Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999

    Invocato dall'INPS come fonte della disciplina del TFR pubblico contrattualizzato.

  • d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    La Corte lo richiama come atto che liquida il TFR dall'INPS alla cessazione dal servizio secondo la legge n. 297/1982, ancorando l'esigibilità alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro.

  • L. n. 297 del 1982

    Richiamata come disciplina di riferimento per la liquidazione del TFR nel pubblico impiego contrattualizzato secondo il d.P.C.M. 20 dicembre 1999.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese in base alla soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento di fine rapporto va ricondotto al paradigma della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, secondo il processo di armonizzazione con l'art. 2120 c.c., sicché non è decisivo il rapporto con il fondo o con l'ente previdenziale gestore.
  • L'esigibilità del TFR matura alla cessazione giuridica di ciascun rapporto di lavoro subordinato e non alla cessazione definitiva del servizio né alla sola estinzione dell'iscrizione al fondo previdenziale.
  • La continuità di fatto tra più rapporti di lavoro con la stessa amministrazione non impedisce la maturazione di un autonomo TFR per ciascun rapporto a termine cessato, quando vi sia una cesura giuridica tra i singoli rapporti.
  • Le peculiarità organizzative o finanziarie del TFR pubblico non incidono sulla regola di fondo secondo cui il diritto sorge alla cessazione del singolo rapporto di lavoro.
  • In sede di legittimità è infondato il motivo che, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, deduca la specialità del regime pubblico senza spiegare perché tale specialità dovrebbe spostare il dies ad quem dall'estinzione del singolo rapporto alla fine del servizio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazionePensioni
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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