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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34746/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un medico ortopedico aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per il 2014, sostenendo che la propria attività fosse svolta senza autonoma organizzazione e che, quindi, mancasse il presupposto impositivo. L'ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato l'autonoma organizzazione valorizzando il rapporto con una clinica privata, ritenendo in modo improprio che egli disponesse della struttura e attribuendo rilievo a compensi corrisposti a terzi e alla presenza di due studi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova e l'omessa o mal valutata considerazione di fatti e risultanze decisive.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato i principi in tema di IRAP e autonoma organizzazione, affermando che il professionista è assoggettabile al tributo solo se sia responsabile dell'organizzazione e utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale eccedente mansioni meramente esecutive. Ha censurato la CTR per avere inferito l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che il medico operasse in una struttura sanitaria altrui in forza di contratto d'opera, senza verificare se tale struttura fosse effettivamente nella sua disponibilità o sotto la sua responsabilità organizzativa; ha inoltre rilevato che i compensi a terzi andavano indagati nella loro concreta natura, e che la mera presenza di due studi non basta di per sé a integrare il presupposto impositivo. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il presupposto dell'imposizione nei confronti del professionista sussiste solo quando l'attività sia svolta con autonoma organizzazione, cioè quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse.
  • L'esistenza di una struttura organizzata non basta: essa deve essere autonoma e riferibile al professionista sotto il profilo organizzativo, non solo operativo; se il professionista opera all'interno di una struttura altrui di cui non è responsabile, i compensi percepiti non sono di per sé assoggettabili a IRAP.
  • Per integrare l'autonoma organizzazione occorre verificare in concreto se i beni strumentali impiegati eccedano il minimo indispensabile per l'attività professionale e se il lavoro altrui sia non occasionale e tale da superare prestazioni meramente esecutive.
  • Il giudice di merito non può fondare automaticamente il presupposto dell'IRAP sulla mera disponibilità di più studi o sulla presenza di costi per servizi esterni; deve accertare la natura effettiva delle prestazioni rese da terzi e la loro incidenza sull'organizzazione del professionista.
  • Quando il motivo principale di ricorso è accolto perché la motivazione della sentenza impugnata è errata sul presupposto impositivo, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongono il riesame della stessa questione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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