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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21418/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione/cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Dal testo emerge che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di quelli già dedotti in appello e miravano a contestare la configurabilità del reato, nonché il trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente censurava il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la decisione non fosse corretta; la Corte ha però ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua, che valorizzasse l'ingente quantitativo di stupefacente e l'abitualità della condotta desunta dai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo dei motivi di appello e perché fondato su censure non proponibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata sia sulla configurabilità del reato sia sulla determinazione della pena. Ha inoltre giudicato immune da vizi logici o di diritto il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sull'ingente quantità di droga e sull'abitualità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato in materia di stupefacenti; la sentenza di merito è stata ritenuta congruamente motivata sulla sua configurabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere negata quando la concreta offensività risulti elevata, come nel caso di ingente quantitativo di stupefacente e di abitualità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione dei motivi di appello, quando non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sul reato e sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito e resiste a rilievi di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizzi elementi sintomatici di non occasionalità e non scarsa offensività, quali l'ingente quantità della sostanza e i precedenti penali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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