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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17305/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

I ricorrenti hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentati in relazione a un immobile ristrutturato a Iseo, deducendo in particolare la mancanza di adeguato isolamento acustico. In primo grado la domanda era stata accolta anche nei confronti della società appaltatrice; la Corte d'appello di Brescia, invece, aveva parzialmente accolto l'impugnazione della società, escludendone la responsabilità per l'assenza dell'isolamento acustico sulla base delle conclusioni del CTU, secondo cui le opere relative all'isolamento non erano state appaltate e comunque spettava al progettista prevedere la posa del materiale isolante. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2055, 1669, 1218 e 2697 c.c., nonché del D.P.C.M. 5.12.1997, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità dell'impresa costruttrice trascurando l'obbligo di rispetto della disciplina tecnica sull'isolamento acustico. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell'art. 116 c.p.c. e motivazione apparente, contestando l'affermazione secondo cui era compito del progettista prevedere il materiale isolante e non dell'appaltatrice agire di propria iniziativa, in contrasto con gli elementi di fatto e le CTU svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il D.P.C.M. invocato non risultava adeguatamente prodotto e discusso nei gradi di merito; inoltre ha valorizzato che la Corte d'appello aveva aderito a una valutazione tecnica logica e congrua del CTU, insindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non erano stati indicati, nei rigorosi termini richiesti, il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 116 c.p.c. e la motivazione apparente, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di sovvertire valutazioni di merito fondate su accertamenti tecnici congrui.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Riguarda il solo omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende regole legali di valutazione; non basta contestare la valutazione del merito.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di responsabilità concorrente.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come base della responsabilità per gravi difetti dell'opera.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'inadempimento contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova.

  • D.P.C.M. 5 dicembre 1997

    La Corte afferma che, trattandosi di atto amministrativo, non opera il principio iura novit curia e la parte interessata deve produrlo e allegarlo ritualmente.

  • art. 113 c.p.c.

    Il principio iura novit curia non si estende ai decreti ministeriali/atti amministrativi richiamati in causa come fonte normativa tecnica.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Concorre a escludere che i decreti ministeriali siano fonti del diritto comprese nel novero conosciuto d'ufficio dal giudice.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare che la riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, anche rispetto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito della documentazione rilevante a sostegno del ricorso, pena l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, nei presupposti di legge, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito che recepisca una consulenza tecnica d'ufficio in modo logico e coerente, salvo specifica violazione di legge o vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il principio iura novit curia non opera rispetto ai decreti ministeriali e, più in generale, agli atti amministrativi non qualificabili come fonti del diritto: la parte che intende farli valere deve produrli e allegarli specificamente.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo asseritamente omesso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi di prova.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo quando sia violata una regola legale di valutazione della prova.
  • La motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza presenti anomalie estreme che rendano inesistente o incomprensibile il percorso argomentativo; non è sufficiente un preteso difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppalto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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