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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04370/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in sede di appello, della pretesa economica di una lavoratrice che in primo grado aveva ottenuto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di euro 69.490,22, di cui euro 6.320,98 per TFR e il residuo per differenze retributive conseguenti al lavoro straordinario asseritamente svolto. La Corte d'appello di Bari, rivalutando le prove testimoniali, ha ritenuto più attendibile un teste che aveva lavorato a lungo per la società e ha invece considerato frammentarie e meno affidabili le deposizioni degli altri testi, alcuni legati ai titolari da vincoli di parentela; perciò ha escluso che la prova dello straordinario fosse stata fornita e ha rigettato la domanda originaria. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l'errata interpretazione delle prove testimoniali, sostenendo che, in presenza di testimonianze contrastanti, la corte territoriale avrebbe privilegiato un teste senza spiegare adeguatamente le ragioni della maggiore credibilità; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse mal applicato il criterio dell'onere della prova in materia di straordinario e avesse mal interpretato una deposizione che, a suo dire, avrebbe confermato il lavoro svolto nei periodi indicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva esplicitato le ragioni della preferenza accordata al teste più attendibile e che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della maggiore idoneità di una prova rispetto ad altre appartiene al giudice di merito, il quale deve solo indicare le ragioni del proprio convincimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché formalmente prospettato come violazione dell'art. 2697 c.c. ma in realtà diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle dichiarazioni testimoniali, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre la censura non evidenziava la decisività della deposizione asseritamente trascurata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma sull'onere della prova non è stata ritenuta violata, poiché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la selezione della prova ritenuta più convincente sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; il giudice deve indicare le ragioni della propria scelta, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione o ogni elemento istruttorio non accolto.
  • In cassazione non è ammissibile mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto come denuncia di violazione di legge: se il motivo mira sostanzialmente a ottenere una nuova lettura delle prove testimoniali o documentali, esso è inammissibile.
  • In tema di lavoro straordinario, la parte che ne pretende il pagamento deve fornire la relativa prova secondo i criteri ordinari dell'onere probatorio; la censura in cassazione deve colpire una reale regola di diritto e non limitarsi a contestare l'apprezzamento delle testimonianze compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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