Cassazione Penale, Sentenza n. 45865/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in ricettazione (art. 648 c.p.), riconoscendo l'attenuante di cui al comma 4. Hanno dedotto tre motivi: (1) inosservanza delle norme emergenziali sul giudizio cartolare (art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 e successive disposizioni) per notifica tardiva, via telematica, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale (comunicazione del 23/06/2023 per udienza del 29/06/2023); (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. nella nuova formulazione (cd. riforma Cartabia), ossia errata valutazione delle modalità della condotta e della condotta successiva al reato ai fini della attenuazione della pena; (3) travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla falsificazione dei marchi apposti sulla merce sequestrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: in regime di giudizio cartolare emergenziale il deposito tardivo, di per sé, non determina nullità occorrendo la prova del concreto pregiudizio per la difesa, che qui non è stato allegato (le conclusioni del P.G. erano generiche e la difesa non ha dimostrato l'effettiva incidenza). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investe profili di merito che dovevano essere tempestivamente dedotti in sede di appello (la modifica normativa era già entrata in vigore il 30/12/2022 e poteva essere invocata in appello). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e reiterativo dell'appello, senza confronto con i molteplici argomenti di fatto della sentenza impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis) convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23-bis D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020
In regime di giudizio cartolare emergenziale il deposito tardivo, per via telematica, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale non determina automaticamente nullità; è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa.
Codice di procedura penale
artt. 523, 602, 178 lett. c), 180
Norme processuali richiamate in relazione ai termini e alle modalità di notificazione e deposito degli atti; la Corte richiede, in caso di violazione formale, la dimostrazione del pregiudizio concreto.
Articolo 131-bis codice penale (riforma "Cartabia")
art. 131-bis c.p. (nuova formulazione entrata in vigore il 30/12/2022)
La norma estende la valutazione delle circostanze per l'attenuante anche alla condotta successiva al reato; tuttavia, la sua applicazione o la sua presunta violazione costituisce questione di merito che deve essere tempestivamente dedotta in sede d'appello.
Articolo 648 codice penale
Riferimento alla fattispecie di ricettazione e all'attenuante riconosciuta; la Corte ha confermato la valutazione della sentenza di merito su questo punto.
Disposizioni urgenti successive (D.L. 198/2022 conv. con modifiche L. n.14/2023)
art. 8 D.L. 198/2022 conv. L. n.14/2023
Richiamate in relazione al contraddittorio scritto e alla disciplina delle comunicazioni tra parti in sede di procedimento cartolare; non hanno mutato l'esigenza di allegare il pregiudizio causato da depositi tardivi.
Codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda per ricorsi infondati o colposamente inammissibili; applicata per equo contemperamento a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In giudizio cartolare emergenziale (art. 23-bis D.L. 137/2020 e successive modifiche) la notifica tardiva delle conclusioni del P.G., da sola, non produce nullità: la parte che si duole della tardività deve provare il concreto pregiudizio subito dalla propria difesa (es.: necessità di approfondimenti tecnici o complessità delle tesi avversarie).
- Le censure basate su modifiche normative intervenute devono essere tempestivamente dedotte nel grado di merito competente (appello), soprattutto se la norma è già entrata in vigore prima dell'udienza; in Cassazione tali questioni possono risultare inammissibili se configurano valutazioni di merito non tempestivamente dedotte.
- Motivi generici, ripetizione di argomentazioni già svolte in appello o mancata disamina puntuale degli argomenti di fatto e di diritto esposti nella sentenza impugnata portano all'inammissibilità in Cassazione.
- Per contestare la valutazione probatoria (es. falsità di marchi su merce), è necessario indicare specifici vizi di motivazione o travisamento probatorio con riferimenti precisi alle prove; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La mancata tempestiva eccezione processuale da parte della difesa (anche quando riceve conclusioni scritte il giorno prima dell'udienza) può indebolire il ricorso in Cassazione; è opportuno agire subito nel grado in cui sorgono i profili di novità o di illegittimità procedurale.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità, all'ammenda (art. 616 c.p.p.); valutare con attenzione la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso.
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