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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25615/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (somministrato)

La controversia

Un imprenditore agricolo, titolare di un'azienda bufalina, aveva convenuto in giudizio il titolare di un caseificio deducendo il grave inadempimento di un contratto di somministrazione di latte stipulato tra le parti. In primo grado aveva chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, sostenendo di aver subito pregiudizi per i conferimenti di latte non ritirati nei primi giorni di aprile 2008 e per la campionatura del latte. Il convenuto aveva resistito contestando la domanda e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento dell'altra parte, con richiesta di danni per mancato guadagno derivante dall'interruzione della fornitura. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attore, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando il caseificio al risarcimento; la Corte d'appello aveva confermato la risoluzione ma aveva riformato la decisione nella parte relativa al danno da lucro cessante, ritenendo non provata la misura del pregiudizio. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe trascurato le testimonianze che, a suo dire, dimostravano l'impossibilità di vendere il latte da aprile ad agosto 2008 e il suo successivo utilizzo come alimento per gli animali; sosteneva inoltre che il danno fosse già stato liquidato in base alla differenza di valore tra il latte destinato alla vendita e il suo impiego per lo svezzamento dei vitelli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva confermato la risoluzione del contratto per inadempimento del somministrato ma aveva escluso il risarcimento del lucro cessante per difetto di prova. Secondo la Cassazione, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione preclusa in sede di legittimità. È stato inoltre ribadito che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre allegare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto; nel caso concreto, la doglianza si risolveva in una critica alla valutazione delle prove. La Corte ha altresì escluso la sussistenza di un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., osservando che la sentenza impugnata era dotata di motivazione chiara e logicamente comprensibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le conseguenze di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di somministrazione.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per affermare che l'inadempimento rilevante era quello del somministrato.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione; non è censurabile la sola cattiva ponderazione della prova.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta il dissenso sulla sufficienza o sulla correttezza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare asserite violazioni processuali e carenza di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per precisare che il sindacato sulla motivazione è oggi ristretto ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per le conseguenze processuali della decisione conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    applicati in conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: le censure che mirano solo a sovrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio sono inammissibili o comunque infondate.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi del giudice; non basta lamentare che il giudice abbia privilegiato alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o affermi di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale diversa; non è sindacabile in cassazione la mera contestazione del risultato valutativo.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è ormai circoscritto alle sole anomalie gravi della motivazione, quali mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità; il semplice difetto di sufficienza argomentativa non è più deducibile.
  • In tema di risarcimento del lucro cessante da inadempimento contrattuale, il creditore deve provare non solo l'inadempimento, ma il concreto mancato guadagno subito, secondo la specifica dinamica economica del pregiudizio dedotto.
  • Quando il danno prospettato riguarda la mancata collocazione sul mercato di una produzione, non è sufficiente allegare in astratto il valore della prestazione non eseguita: occorre dimostrare il vantaggio economico effettivamente perduto e le circostanze concrete che lo rendono quantificabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteSomministrazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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