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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20487/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un informatore scientifico, dipendente della società cedente, aveva agito per far accertare la simulazione della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra la cedente e altra società, oppure in subordine la nullità del trasferimento o l'annullabilità/nullità degli accordi individuali successivi, chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro presso la cedente e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo decisivo un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui il lavoratore aveva rinunciato a ogni pretesa collegata alla solidarietà ex art. 2112 c.c. e a qualsiasi altra rivendicazione verso il precedente datore di lavoro, a fronte di somme corrisposte a titolo di transazione novativa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 2112 e 1406 c.c., sostenendo che l'accordo conciliativo non comportasse rinuncia a contestare la simulazione della cessione; violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. nell'interpretazione della transazione; violazione degli artt. 1230, comma 2, 1234, 1965, 1976 e 1969 c.c., contestando la qualificazione novativa della transazione e sostenendo che l'eventuale nullità o illegittimità della cessione dovesse impedire gli effetti estintivi dell'accordo; infine, ha sostenuto che la transazione potesse essere annullata per errore di diritto in relazione alla pretesa simulazione del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a sovrapporre una diversa lettura del verbale di conciliazione all'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, ribadendo che l'interpretazione dell'atto negoziale è riservata al giudice di merito e che la transazione, così come interpretata, comprendeva una rinuncia espressa e ampia a ogni pretesa verso la cedente, anche in relazione agli effetti del trasferimento d'azienda. Ha inoltre escluso che potesse trovare ingresso l'annullamento della transazione per errore di diritto ai sensi dell'art. 1969 c.c., poiché la questione della legittimità/simulazione del trasferimento era essa stessa oggetto della res controversa e non un antecedente estraneo all'accordo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda o di ramo comporta la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario e la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti già maturati; il lavoratore può però far valere l'inefficacia del trasferimento nei suoi confronti se mancano i presupposti dell'articolo, salvo che abbia validamente rinunciato alle relative pretese in una conciliazione inoppugnabile.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per sostenere che il trasferimento del rapporto richiede il consenso del lavoratore sotto il profilo della sua posizione di terzo rispetto alla cessione, ma la deduzione è stata neutralizzata dalla transazione conclusa.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del verbale conciliativo deve seguire i canoni legali di ermeneutica; in cassazione non basta proporre una lettura alternativa dell'atto.

  • art. 1363 c.c.

    Il significato del verbale va ricostruito coordinando le clausole dell'accordo, senza isolare singole espressioni.

  • art. 1364 c.c.

    Le espressioni generali contenute nella transazione possono ricomprendere anche pretese ulteriori, se la volontà negoziale emerge in tal senso.

  • art. 1230, comma 2, c.c.

    La novazione richiede una volontà inequivoca di estinguere le obbligazioni precedenti e di sostituirle con nuove; nel caso concreto tale volontà è stata desunta dalla clausola di transazione novativa e dalla rinuncia ampia contenuta nell'accordo.

  • art. 1234 c.c.

    La censura è stata disattesa perché ruotava ancora sulla pretesa invalidità del trasferimento, già coperta dalla transazione, e non su un autonomo vizio rilevante dell'accordo.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione può avere funzione estintiva e novativa della lite quando le parti compongono una controversia mediante reciproche concessioni e rinunce.

  • art. 1976 c.c.

    Richiamato per contestare la portata della transazione; la Corte ha invece valorizzato l'effetto compositivo dell'accordo sul rapporto pregresso.

  • art. 1969 c.c.

    L'annullamento della transazione per errore di diritto è ammesso solo se l'errore cade sulla situazione costituente presupposto della res controversa, non quando investe una questione che era oggetto della controversia o che avrebbe potuto esserlo; qui la legittimità/simulazione della cessione era parte dell'oggetto dell'accordo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi e ne recepisce le argomentazioni per relationem.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il mezzo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del contenuto dell'accordo o dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il controllo di legittimità sull'interpretazione negoziale ai soli vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicata la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 2113 c.c.

    La conciliazione in sede sindacale è considerata sostanzialmente inoppugnabile e ostativa alla riproposizione delle pretese rinunciate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una transazione o conciliazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o nei limiti del vizio motivazionale consentito, non per proporre una lettura alternativa dell'atto.
  • Una conciliazione sindacale che contenga una rinuncia espressa a ogni pretesa verso il datore cedente può precludere al lavoratore la successiva contestazione della cessione d'azienda, anche sotto il profilo della sua asserita simulazione o illegittimità.
  • La transazione ha effetto novativo solo se emerge una volontà inequivoca di estinguere il rapporto preesistente e sostituirlo con nuove obbligazioni; tale volontà può desumersi dal contenuto complessivo dell'accordo e dalla qualificazione espressa dell'intesa come "transazione novativa".
  • L'annullamento della transazione per errore di diritto ex art. 1969 c.c. presuppone che l'errore riguardi un antecedente logico esterno alla res controversa; non è configurabile quando l'errore investe una questione che era già oggetto della lite o avrebbe potuto esserlo.
  • In materia di trasferimento d'azienda, il lavoratore può contestare i presupposti dell'art. 2112 c.c. per far valere l'inefficacia del trasferimento nei propri confronti, ma tale diritto può essere validamente abbandonato mediante un accordo conciliativo inoppugnabile che definisca la controversia con rinunce reciproche.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniTransazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoAnnullabilitàGiudicato

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