Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17153/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti introdotte in carcere e per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti richiamati riguardano il possesso di 21,85 grammi di cocaina e 90,22 grammi di hashish, rinvenuti nell'ambito della detenzione intramuraria, con condotte funzionali all'introduzione della droga tramite contatti illeciti e microtelefoni. Con il primo motivo deduce violazione di legge per non avere il giudice di merito qualificato il fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e per non avere ritenuto un concorso di reati, sostenendo invece l'unicità del fatto. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo contesta l'applicazione della recidiva. Ha poi depositato memoria di illustrazione dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il giudice territoriale abbia correttamente escluso la qualificazione del fatto di lieve entità valorizzando il dato quantitativo delle sostanze e il numero di dosi ricavabili, oltre agli indici di abitualità della condotta e alla non occasionalità del trasporto in carcere. Considera non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla sola ammissione degli addebiti in un contesto di flagranza, e reputa corretta la valutazione della recidiva, fondata su modalità del fatto e resistenza agli agenti, sintomatiche di maggiore pericolosità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    commi 1, 4 e 5; lettera g) dell'art. 80

    la qualificazione ex comma quinto è esclusa quando quantità, numero di dosi ricavabili e indici concreti di non occasionalità evidenziano una condotta non lieve; la fattispecie resta nel paradigma incriminatore ordinario aggravato

  • art. 80 D.P.R. 309/1990

    è richiamata come aggravante nell'imputazione per il reato in materia di stupefacenti

  • art. 337 c.p.

    viene richiamato il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato insieme alla detenzione di stupefacenti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma la decisione richiama la valutazione delle prove e degli indici fattuali effettuata dai giudici di merito; tuttavia dal testo non emerge una specifica applicazione della norma

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto di detenzione o cessione di stupefacenti come di lieve entità richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità, numero di dosi ricavabili e modalità della condotta; la presenza di dati quantitativi significativi e di elementi sintomatici di abitualità o non occasionalità esclude il comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
  • Ai fini dell'applicazione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare la limitata rilevanza di un'ammissione degli addebiti, specie se intervenuta in un contesto di evidenza probatoria o flagranza, senza che ciò imponga un giudizio favorevole all'imputato.
  • La recidiva non può essere affermata in modo meramente formale sulla base dei precedenti penali, ma deve essere sorretta da una valutazione concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità desunta dalla natura dei fatti, dalle modalità della condotta e dalla persistenza dell'attività delittuosa.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano solo a una diversa lettura degli indici fattuali già apprezzati coerentemente dai giudici di merito non superano il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.