Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29533/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, confermato da entrambe le parti e dai riscontri dell'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi della legge sulla definizione agevolata delle liti fiscali. Ha inoltre disposto che le spese del processo restassero definitivamente a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento emesso per omesso versamento di ritenute alla fonte relative all'anno 2014. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza comunicando di avere definito agevolmente la lite ai sensi della normativa sopravvenuta sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Anche l'Agenzia ha confermato la regolarità della definizione e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, L. n. 130/2022

    Richiamato dalla parte ricorrente come base dell'istanza di definizione della controversia tributaria pendente in Cassazione.

  • art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022

    definizione agevolata delle controversie tributarie

    La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata come causa del perfezionamento della lite e della conseguente estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    È la norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    cessazione della materia del contendere

    Invocato dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento della richiesta di estinzione e della regolazione delle spese, ma la Corte decide sulla base della disciplina speciale della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria sia stata validamente definita con procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente si estingue, dovendosi prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione.
  • La Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio anche sulla base di attestazioni concordi delle parti e dei riscontri dell'Amministrazione finanziaria circa la regolarità della definizione.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale applicabile e possono essere poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.