Cassazione Civile, Ordinanza n. 29533/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, confermato da entrambe le parti e dai riscontri dell'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi della legge sulla definizione agevolata delle liti fiscali. Ha inoltre disposto che le spese del processo restassero definitivamente a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento emesso per omesso versamento di ritenute alla fonte relative all'anno 2014. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza comunicando di avere definito agevolmente la lite ai sensi della normativa sopravvenuta sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Anche l'Agenzia ha confermato la regolarità della definizione e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. n. 130/2022
Richiamato dalla parte ricorrente come base dell'istanza di definizione della controversia tributaria pendente in Cassazione.
art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
definizione agevolata delle controversie tributarie
La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata come causa del perfezionamento della lite e della conseguente estinzione del giudizio.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
È la norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
cessazione della materia del contendere
Invocato dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento della richiesta di estinzione e della regolazione delle spese, ma la Corte decide sulla base della disciplina speciale della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria sia stata validamente definita con procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente si estingue, dovendosi prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione.
- La Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio anche sulla base di attestazioni concordi delle parti e dei riscontri dell'Amministrazione finanziaria circa la regolarità della definizione.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale applicabile e possono essere poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
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