Cassazione Civile, Ordinanza n. 20443/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro agricolo intercorso tra un lavoratore e la società datrice. In appello la Corte territoriale aveva riconosciuto al lavoratore alcune differenze retributive, ma aveva respinto la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di un periodo lavorativo più lungo rispetto a quello risultante, ritenendo non provate la diversa durata e la diversa natura del rapporto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova; 2) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per mancato esercizio dei poteri ufficiosi istruttori; 3) omesso esame della domanda subordinata di pagamento di differenze retributive rispetto al contratto collettivo; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte pronunciato su una domanda diversa da quella proposta; 5) violazione degli artt. 2697, 2094 e 2099 c.c. sulla prova della subordinazione e delle modalità di svolgimento del rapporto; 6) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per il mancato deferimento del giuramento suppletorio in presenza di semiplena probatio; 7) violazione dell'art. 416 c.p.c. per non avere attribuito rilievo alla asserita non contestazione analitica dei conteggi prodotti dal lavoratore. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati perché diretti sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito. In particolare, ha rilevato il difetto di autosufficienza e di interesse del quarto motivo, perché il ricorrente non ha trascritto la domanda originaria e quella riproposta in appello. Ha escluso violazioni sull'onere della prova, affermando che spettava all'attore dimostrare modalità e durata del rapporto. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità sia la valutazione della semiplena probatio ai fini del giuramento suppletorio, sia la scelta di attivare o meno i poteri istruttori ufficiosi. Ha inoltre osservato che, una volta ritenute indimostrate le allegazioni sulla diversa qualificazione del rapporto, correttamente sono state respinte le ulteriori pretese economiche e diveniva irrilevante il profilo della contestazione dei conteggi. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'onere di provare la durata e le modalità del rapporto lavorativo grava sull'attore che ne invoca una diversa qualificazione e maggiori conseguenze economiche.
l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi è rimessa alla valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata nei limiti del giudizio di legittimità.
la scelta di esercitare o meno i poteri istruttori in appello e la valutazione della semiplena probatio appartengono al merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è stato formulato per omesso esame della domanda subordinata, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile/infondato perché la censura mirava alla rivalutazione del merito.
la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa per difetto di autosufficienza e di interesse, non essendo stata trascritta la domanda asseritamente preteressa.
richiamato per la qualificazione del rapporto subordinato, ma la prova dei relativi elementi è stata ritenuta non fornita.
richiamato in relazione alla pretesa retributiva connessa alla qualificazione del rapporto, respinta per difetto di prova del diverso inquadramento.
la pretesa mancata contestazione analitica dei conteggi è stata ritenuta irrilevante, poiché assorbita dal mancato accoglimento delle allegazioni principali.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, quando la censura miri soltanto a sostituire una diversa lettura degli elementi istruttori rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'attore che chieda l'accertamento di una diversa durata o natura del rapporto di lavoro deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusi gli elementi da cui desumere la subordinazione e la prosecuzione del rapporto.
- La valutazione circa la sussistenza di una semiplena probatio, ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, e la scelta di utilizzare i poteri istruttori ufficiosi appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti dei vizi di legittimità.
- La censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la puntuale trascrizione della domanda proposta nei gradi di merito e la dimostrazione del concreto scostamento tra chiesto e pronunciato.
- Quando la pretesa economica dipende integralmente dalla previa dimostrazione della diversa qualificazione del rapporto, il rigetto di tale qualificazione rende assorbite o comunque irrilevanti le ulteriori doglianze sui conteggi e sulle differenze retributive.
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