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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07582/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce dalla realizzazione, da parte dei proprietari dell’immobile sottostante, di una veranda che l’attore assumeva eseguita in violazione delle distanze legali tra costruzioni e delle distanze dalle vedute. In primo grado era stata chiesta la rimozione del manufatto; il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda ordinandone l’arretramento. In appello la decisione veniva confermata. Nel ricorso per cassazione l’erede del proprietario originario deduceva: primo, la violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva e quindi inammissibile la nuova contestazione relativa alla mancanza di proprietà dell’area in capo ai convenuti e alla pretesa esistenza di un diritto di uso con vincolo di inedificabilità; secondo e terzo, il vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale considerato il vincolo convenzionale di inedificabilità sull’area e per non avere disposto la rimozione integrale della veranda, ritenuta lesiva del diritto di veduta in appiombo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la domanda originaria era stata correttamente interpretata come azione fondata sulla violazione delle distanze ex artt. 873 e 907 c.c., mentre la successiva deduzione circa la mancanza di proprietà dell’area e l’esistenza di un diritto di uso costituiva una modifica tardiva della domanda, introdotta solo in comparsa conclusionale e quindi inammissibile. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché il vizio di motivazione denunciato non era più proponibile nei termini dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione dopo la riforma del 2012, non ricorreva un omesso esame di fatto decisivo e, in ogni caso, si trattava di censure dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Richiamato come norma sulle distanze tra costruzioni, base originaria della domanda risarcitoria/restitutoria di rimozione o arretramento della veranda.

  • art. 907 c.c.

    Richiamato come norma sulle distanze dalle vedute, anch’essa posta a fondamento della domanda iniziale.

  • art. 183 c.p.c.

    La modificazione della domanda è consentita nei limiti temporali previsti dalla norma, non essendo ammissibile introdurre un nuovo tema in comparsa conclusionale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’assenza di decadenza; la Corte ha però valorizzato la tardività della nuova allegazione nel giudizio di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato ritenuto non idoneo a censurare l’erronea interpretazione della domanda o la concreta attività di ricostruzione della volontà della parte da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo, non potendo più investire insufficienza o contraddittorietà della motivazione come tali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in via generale nella motivazione: l’interpretazione della domanda è attività del giudice di merito e non è deducibile come violazione dell’art. 112 se la questione è stata comunque esaminata nella motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contenuto della domanda e la sua qualificazione sostanziale appartengono al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge la mera contestazione della lettura data dal giudice, se la motivazione mostra che la questione è stata esaminata.
  • La modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. può investire anche petitum e causa petendi, ma deve intervenire entro i termini processuali previsti; una nuova impostazione della pretesa proposta solo in comparsa conclusionale è tardiva e quindi inammissibile.
  • La deduzione di un vizio motivazionale in cassazione, dopo la riforma del 2012, non può risolversi nella denuncia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del controllo di legittimità.
  • Non è consentito in cassazione richiedere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Nel contenzioso sulle distanze legali, allegare l’illegittimità di un manufatto non equivale automaticamente a contestare la proprietà dell’area sulla quale insiste; si tratta di piani difensivi distinti, che devono essere introdotti in modo specifico e tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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