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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31868/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti deducevano di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive CEE nn. 75/362, 75/363 e 82/76 per la frequenza di corsi universitari di specializzazione medica e avevano agito contro le amministrazioni statali per il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive. In primo grado le domande erano state rigettate per prescrizione; in appello la Corte di Roma aveva accolto le domande, liquidando somme diverse in relazione alla durata dei corsi di specializzazione. Successivamente era stata proposta revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso la decisione di secondo grado, rigettata dalla Corte d'appello. Con il presente ricorso per cassazione i medici sostenevano che, poiché la Corte d'appello aveva già definitivamente accolto le domande di altri tre coappellanti e liquidato anche ulteriori voci di danno (oltre alla mancata remunerazione), su tali statuizioni si fosse formato giudicato anche per le loro posizioni; denunciavano quindi violazione di varie norme costituzionali e codicistiche, nonché vizio motivazionale, censurando il rigetto dell'istanza di revocazione che aveva escluso l'esistenza di un giudicato comune.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato che non poteva formarsi un giudicato esteso ai ricorrenti in base alla decisione resa solo sulle posizioni di altri tre coappellanti, perché il cumulo originario riguardava distinte situazioni giuridiche e la sentenza era tecnicamente parziale e definitiva soltanto per i medici cui si riferiva. Ha quindi confermato la correttezza del diniego di revocazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità e di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un abuso dello strumento processuale.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La revocazione per contrasto con un giudicato presuppone l'effettiva esistenza di un pregresso giudicato rilevante nel caso concreto; se il preteso giudicato non si è formato per le posizioni dei ricorrenti, il rimedio non può essere accolto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale non può essere invocato oltre i limiti soggettivi e oggettivi della decisione che lo ha prodotto; nel caso di giudizio cumulativo su posizioni distinte, la decisione resa solo per alcuni attori non si estende automaticamente agli altri.

  • art. 103, comma 1, c.p.c.

    Il cumulo soggettivo originario tra i medici riguardava distinte situazioni giuridiche con connessione solo per questioni comuni, senza identità sostanziale dei fatti costitutivi tale da consentire una decisione comune estensibile a tutti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione e coltivazione di un ricorso manifestamente infondato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna a una somma ulteriore equitativamente determinata.

  • art. 97 c.p.c.

    Le spese e la condanna accessoria possono essere poste in solido a carico di più ricorrenti quando vi sia un interesse comune e convergenza delle difese.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.

  • art. 2049 c.c.

    Il comportamento processuale del difensore abilitato presso le giurisdizioni superiori può rilevare ai fini della valutazione dell'abuso del processo, per la diligenza professionale esigibile.

  • Direttive CEE nn. 75/362, 75/363 e 82/76

    Sono richiamate come fonte della pretesa remunerazione dei medici specializzandi, ma la decisione non entra nel merito della loro attuazione, concentrandosi sul tema del giudicato.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione.

  • art. 95 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di danno risarcibile, ma non costituisce il nucleo decisorio dell'ordinanza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione equitativa del danno, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisoria.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione da parte della Corte.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per il risarcimento del danno, senza che la Corte ne faccia un'applicazione autonoma nel decisum.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    Richiamato nel motivo di ricorso come base normativa del credito azionato, ma non è decisivo per la ratio della decisione.

  • D.lgs. n. 275/1991

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica interpretazione decisoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio cumulativo promosso da più soggetti titolari di situazioni giuridiche distinte, la decisione resa su alcune posizioni non produce automaticamente giudicato sulle altre, se manca identità sostanziale dei fatti costitutivi e delle situazioni soggettive.
  • La sentenza parziale o definitiva limitata ad alcuni coattori è idonea a formare giudicato soltanto per quei soggetti e nei limiti delle rispettive domande; gli altri coattori non possono invocarla come giudicato comune se il giudice non ha pronunciato anche nei loro confronti.
  • La revocazione per contrasto con giudicato non può essere accolta quando il preteso giudicato esterno o interno non sia effettivamente configurabile nei confronti della parte che la invoca.
  • Il ricorso manifestamente infondato può integrare abuso del processo e giustificare, oltre alle spese, la condanna a una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoAbuso del dirittoOnere della prova

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