Cassazione Penale, Sentenza n. 34306/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Macerata che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 8.792,07, corrispondente al riscatto di una polizza vita riversata su conto corrente dell'indagato; il ricorrente deduce violazione di legge (art. 1923 c.c. e art. 321 c.p.p.) sostenendo che la somma sarebbe impignorabile alla stregua dei principi applicati ai reati tributari e richiamando l'impignorabilità delle somme di natura previdenziale e retributiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo della somma di euro 8.792,07 perché derivante dal riscatto (recesso) di una polizza vita esercitato dall'assicurato prima della scadenza; tale operazione ha fatto venir meno la funzione previdenziale/assistenziale tipica della polizza "tradizionale", trasformando la somma in normale componente patrimoniale rientrante nel circuito economico e quindi assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. La Corte ha però chiarito il principio generale secondo cui le somme o rendite derivanti dalla liquidazione di polizze vita cd. "tradizionali" che conservino la funzione previdenziale/assistenziale (es. liquidazione a scadenza o rendita assimilabile a pensione) sono sottoponibili ai limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. e dall'art. 1923 c.c.; tale tutela non si applica invece alle somme conseguite tramite riscatto che hanno perso la connotazione previdenziale. Inoltre la Corte ha ricordato il principio di proporzionalità e che la confisca per equivalente deve essere commisurata al profitto effettivamente conseguito.
Norme richiamate
Delitto contestato al ricorrente (riciclaggio); la norma è collegata alla possibilità di disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato.
"le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare"
Norma di impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore; la Corte richiama la sua funzione di tutela della natura previdenziale delle polizze vita e ne riconosce applicabilità, ma solo quando la somma mantiene la funzione previdenziale (es. liquidazione a scadenza o rendita). Non si estende alle somme conseguite tramite riscatto che hanno perduto la funzione assistenziale/previdenziale.
Fissa i limiti di impignorabilità per emolumenti retributivi e trattamenti pensionistici; la Corte ne estende l'applicazione analogica/interpretativa alle somme derivanti da polizze vita "tradizionali" assimilabili a indennità che tengono luogo di pensione, anche nel contesto della confisca per equivalente e del sequestro ad essa finalizzato (richiamando la sentenza S.U. "Cinaglia").
art. 1882 cod. civ. e artt. 1919-1927 cod. civ.
Definizione e disciplina dell'assicurazione sulla vita: la Corte utilizza tali disposizioni per distinguere le polizze "tradizionali" (con funzione demografico-previdenziale) dalle polizze a contenuto finanziario, e per imporre al giudice un accertamento ermeneutico della natura contrattuale della polizza.
Sentenza Sezioni Unite Cinaglia (Sez. U., n. 26252/2022 richiamata)
Principio di diritto secondo cui i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato; la pronuncia impone una lettura costituzionalmente orientata che bilanci l'interesse punitivo con la tutela dei diritti inviolabili della persona (artt. 2 e 38 Cost.).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (es. S.U. n. 8271/2008 e Cass. n. 8676/2000)
Rilevata la giurisprudenza civile che in passato ha tutelato ampiamente l'impignorabilità delle somme dovute da polizze vita; la Corte segnala però il dissidio giurisprudenziale riguardo al riscatto e individua una soluzione differenziata: impignorabilità per somme liquidate con funzione previdenziale, assoggettabilità per somme riscatte.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra polizze vita "tradizionali" liquidate a scadenza (o rendite assimilabili a pensione) e polizze o operazioni di riscatto: le prime possono godere dei limiti di impignorabilità ex art. 1923 c.c. e art. 545 c.p.c.; le seconde generalmente perdono la funzione previdenziale e sono assoggettabili a sequestro/confisca per equivalente.
- Nel giudicare la pignorabilità/sequestrabilità di somme derivanti da una polizza vita il giudice deve esaminare la natura contrattuale del prodotto ("tradizionale" vs. finanziario/unit-linked), le clausole contrattuali e le modalità di estinzione (riscatto vs. liquidazione a scadenza).
- Anche in ipotesi di reato tributario o di riciclaggio il giudice deve bilanciare l'interesse penale alla confisca per equivalente con i diritti fondamentali (dignità, tutela previdenziale) secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; ove possibile deve motivare l'impossibilità di misure alternative meno invasive.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve comunque essere commisurato al profitto effettivamente conseguito e non eccedere l'entità del vantaggio illecito accertato.
- L'onere probatorio/accertativo grava sul giudice del merito: prima di disporre o confermare il sequestro su somme provenienti da polizze vita è necessario un accertamento concreto della funzione previdenziale o della perdita di tale funzione (ad es. per effetto del riscatto).
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