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Sentenza

Sentenza n. 988/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere complessivamente euro 1.500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. L'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto di ordinare il pagamento, applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e porre le spese di giudizio a carico del Ministero. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri e le spese aventi titolo nel provvedimento e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, con verifica da parte dell'Amministrazione dell'esatta misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo il titolo e la legge. Il giudice ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua o comunque ostacolata da altre ragioni, poiché l'esiguità del debito avrebbe reso l'astreinte eccessivamente afflittiva. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto l'esiguità del debito rendeva la misura eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato ha documentato la definitività del titolo posto a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua estensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti, non dalla domanda formulata nel giudizio di ottemperanza.
  • Quando sia documentato il passaggio in giudicato del titolo, questo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'assegnazione di un termine per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo, la legge, la misura e la decorrenza degli interessi e gli eventuali adempimenti parziali.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto alla funzione coercitiva della misura.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore e alla scadenza infruttuosa del termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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