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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37114/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spinelli impugnava per vizio di motivazione e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per eccessiva determinazione della pena. Achim deduceva quattro motivi: 1) illegittima statuizione sulla legittimazione a querelare in capo a Serena Scuppa (addetta alle vendite), 2) contestazione illegittima della recidiva che non risultava dagli atti, 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la scarsa gravità e comportamento collaborativo, 4) eccessiva determinazione della pena rispetto alla lieve entità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Spinelli la Corte ha ritenuto motivata la negazione delle attenuanti generiche in presenza di precedenti per rapina e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena alla luce delle modalità del furto (commesso in pieno giorno, in negozio frequentato dal pubblico, con beni non di prima necessità). Per Achim la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: la legittimazione della querelante è pacificamente provata dai documenti (la querelante risultava responsabile del punto vendita), la recidiva risultava contestata nel verbale d'udienza e la valutazione negativa delle attenuanti generiche è giustificata dai precedenti per usura ed estorsione. Conseguentemente entrambe le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    art. 99, comma 4 cod. pen.

    Richiamato come norma inerente la continuazione o la valutazione dei reati e dei precedenti a fini di pena; la Corte ha considerato i precedenti per rapina rilevanti ai fini della valutazione delle attenuanti generiche

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nei capi di imputazione per la collaborazione tra concorsi di persone nell'azione delittuosa

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; usato per inquadrare la responsabilità penale congiunta degli imputati

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al furto; il fatto è stato qualificato come furto commesso in negozio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice non sia obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli, purché esamini quelli ritenuti decisivi e risponda alle obiezioni dell'interessato

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha affermato che il giudice del merito può richiamare sinteticamente i criteri elencati, essendo la valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme di impugnazione che disciplinano i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; i motivi proposti sono stati esaminati e ritenuti manifestamente infondati

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificazione del ricorso; i motivi sono stati ammessi nei limiti di quanto dedotto

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020; art. 16 d.l. 228/2021

    Richiamati in sede di discussione dal Pubblico Ministero circa la richiesta di inammissibilità; non hanno inciso sul merito della decisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alle somme a titolo di ammende; applicata per condannare le ricorrenti al pagamento di spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (Bianchi Adriana)

    Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693

    Richiamata per affermare che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli ma solo quelli ritenuti decisivi, purché risponda alle specifiche considerazioni dell'interessato

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 (Gasparri)

    Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754

    Richiamata per stabilire che la valutazione del giudice di merito sulla determinazione della pena, anche se sintetica, è adeguata se indica i criteri dell'art. 133 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio) e Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 (Lafleur)

    Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 25/01/2019, Rv. 275342

    Richiamate per affermare il principio secondo cui il responsabile del punto vendita è legittimato a sporgere querela contro furti commessi nel negozio

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato richiamando i precedenti dell'imputato come indice di pericolosità sociale; non è necessaria l'elencazione di tutti gli elementi favorevoli purché il giudice risponda alle obiezioni rilevanti sollevate dall'imputato
  • La determinazione della pena è oggetto di ampia discrezionalità del giudice di merito: una motivazione anche sintetica che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. è generalmente sufficiente salvo profili manifestamente illogici o contraddittori
  • La legittimazione a sporgere querela può spettare anche a chi risulti responsabile del punto vendita; la qualifica di semplice addetto alle vendite va valutata sulla base degli atti (es. CNR, verbali) che attestino il ruolo
  • La recidiva può essere registrata e considerata se è stata contestata in udienza o risulta dagli atti processuali (verbali, formulazioni del pubblico ministero), anche se non ripetuta in modo analitico nel capo di imputazione, purché documentalmente provabile
  • In situazioni analoghe, per ottenere l'accoglimento di motivi attinenti a valutazioni di fatto (attenuanti, gravità della condotta, determinazione della pena) è necessario dimostrare specifici vizi logici o omissivi nella motivazione di merito; mere doglianze generiche non sono sufficienti

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