Cassazione Civile, Ordinanza n. 23032/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)
La controversia
L'aggiudicatario di un bene fallimentare aveva ottenuto l'assegnazione all'asta con obbligo di versare il saldo prezzo entro una certa data. Non essendo riuscito a rispettare il termine per difficoltà connesse alla concessione di un mutuo, chiedeva una proroga. Il giudice delegato respingeva l'istanza e dichiarava la decadenza dall'aggiudicazione. Il provvedimento veniva impugnato dall'aggiudicatario con atto formalmente qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il Tribunale lo riqualificava come reclamo ex art. 26 l. fall. e lo rigettava, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19 alle procedure concorsuali. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi, deducendo in sintesi la tempestività e legittimità del gravame in ragione della sospensione ex art. 54-ter d.l. 18/2020 e successive proroghe.
La decisione
La Corte ha rilevato che il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato era stato proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 26, comma 3, l. fall., e che tale tardività comportava l'inammissibilità del reclamo. Poiché il giudizio di reclamo non poteva essere proseguito, la decisione del Tribunale è stata cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
L'atto introduttivo era stato originariamente così qualificato dalla parte, ma il tribunale lo ha riqualificato come reclamo fallimentare.
termine di dieci giorni previsto dal comma 3
Il provvedimento del giudice delegato era impugnabile con reclamo; la Corte rileva d'ufficio che il reclamo era tardivo e quindi inammissibile.
art. 111 Cost.
Avverso la decisione del tribunale resa sul reclamo è ammissibile ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento decisorio e non altrimenti impugnabile.
art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di merito e di cassare senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È il fondamento della cassazione senza rinvio quando il procedimento di reclamo risultava inammissibile per tardività.
art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
La Corte richiama la norma emergenziale invocata dal ricorrente, ma non ne trae applicazione decisiva perché il reclamo era comunque tardivo.
art. 4, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Citato come successiva proroga della sospensione semestrale introdotta dall'art. 54-ter d.l. 18/2020.
Richiamato per il deposito di memoria da parte del controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile contro il provvedimento del tribunale che, decidendo sul reclamo fallimentare, definisca in modo decisorio e non ulteriormente impugnabile una controversia su diritti soggettivi.
- La tardività del reclamo proposto avverso un provvedimento del giudice delegato integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in cassazione, quando emerga dagli atti e non sia stata colta dal giudice di merito.
- Quando l'impugnazione di merito non poteva essere proseguita per inammissibilità originaria, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata, senza che al gravame tardivo possa attribuirsi efficacia conservativa del procedimento.
- La sospensione emergenziale dei termini prevista per le procedure esecutive individuali non può essere invocata per superare un autonomo vizio di tardività del reclamo, ove quest'ultimo risulti comunque proposto oltre il termine perentorio applicabile.
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