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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08757/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a crediti contributivi INPS, con deduzione di vizi della notificazione degli atti presupposti (cartelle/avvisi di addebito e atti prodromici), nonché di prescrizione del credito. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendola tardiva e qualificabile, in parte, come opposizione agli atti esecutivi; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, osservando che l'opposizione era stata proposta oltre i termini applicabili e che, in ogni caso, i vizi della notificazione non erano più opponibili, mentre la prescrizione non risultava utilmente dedotta nei termini. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, lamentando l'erronea qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi e la declaratoria di tardività; 2) violazione dell'art. 24, comma 6, d.lgs. 46/1999 e degli artt. 2946 e 2953 c.c., per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di prescrizione del credito contributivo maturato prima degli avvisi di addebito; 3) violazione dell'art. 111 Cost., per asserita motivazione apparente della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che i vizi della notificazione della cartella sono deducibili solo con opposizione proposta entro 20 giorni dalla notificazione dell'atto che consente di esercitare la difesa, mentre la prescrizione può essere fatta valere senza termine solo se effettivamente dedotta come eccezione di cui all'art. 615 c.p.c.; nel caso concreto, però, la censura introduttiva mirava a contestare soltanto l'irregolarità della sequenza procedimentale e non la prescrizione, e risultava comunque tardiva. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello non era apparente, poiché il giudice di merito aveva condiviso e integrato la motivazione di primo grado con un unico impianto argomentativo. Ha inoltre disposto le spese a carico del ricorrente e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro della dedotta violazione per asserita qualificazione errata della domanda; la Corte non ravvisa violazione in relazione alla qualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è il veicolo per far valere la prescrizione del credito; tale eccezione, se effettivamente proposta come tale, non è soggetta al termine di 20 giorni.

  • art. 617 c.p.c.

    I vizi formali del procedimento esecutivo e della notificazione degli atti presupposti vanno dedotti con opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato in relazione all'opposizione ai crediti contributivi e ai relativi termini di impugnazione.

  • art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità dell'eccezione di prescrizione; la Corte distingue però tra prescrizione e mere irregolarità della sequenza notificatoria.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato come termine prescrizionale ordinario invocato dal ricorrente.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato come norma sulla conversione della prescrizione in decennale; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione non è apparente se il giudice d'appello riprende e integra la motivazione di primo grado, formando un unico impianto argomentativo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I vizi della notificazione della cartella o degli atti presupposti di una intimazione di pagamento, quando non siano veicolati come eccezione di prescrizione, devono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine di 20 giorni dall'atto che consente la difesa.
  • L'eccezione di prescrizione del credito contributivo è deducibile nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione e non è soggetta al termine decadenziale di 20 giorni, ma occorre che la parte l'abbia realmente proposta come eccezione di estinzione del credito e non come mera contestazione formale della procedura.
  • Nelle controversie su crediti contributivi, se l'opponente non impugna tempestivamente i vizi notificatori degli atti presupposti, tali vizi non sono più opponibili e gli atti successivi possono restare validamente fondati sulle notifiche ritenute efficaci.
  • La motivazione della sentenza di appello non è apparente quando il giudice del gravame richiami, condivida e integri la motivazione di primo grado, purché confuti le censure mosse alla decisione impugnata senza necessità di affrontare analiticamente ogni singola deduzione di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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