Cassazione Civile, Ordinanza n. 22495/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con le quali l'Ufficio aveva riliquidato l'IRES dichiarata per gli anni d'imposta 2013 e 2014 e irrogato le relative sanzioni. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento delle cartelle disposto in primo grado. In Cassazione, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha depositato rinuncia al ricorso, dando atto di un accordo stragiudiziale intervenuto con la società intimata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate e, ravvisandone i presupposti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata attività difensiva dell'intimata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del cd. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e la disposizione ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Indica il procedimento automatizzato a seguito del quale erano state emesse le cartelle di pagamento per la riliquidazione dell'IRES e delle sanzioni.
Consente la rinuncia al ricorso come presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha ritenuto non dovuto il doppio contributo unificato quando la causa estintiva sopravviene alla proposizione del ricorso; la norma è di stretta interpretazione ed ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale e intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, comporta l'estinzione del processo quando ricorrano i presupposti normativi.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese se la controparte non ha svolto attività difensiva.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso; la relativa disciplina va interpretata restrittivamente perché eccezionale e sanzionatoria.
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