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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10478/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. emessa dalla Corte d'appello di Bologna (che aveva riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Rimini) per varie violazioni: 1) omissione della rinnovazione di una testimonianza decisiva (Sena Giuseppe) nonostante il reclamo del pubblico ministero, con presunta violazione di art. 603, comma 3-bis c.p.p. e del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU); 2) vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe riletto decisivamente la dichiarazione del teste senza rispettare il canone della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; 3) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 602 e 523 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost.) poiché non si è svolta la discussione finale e la difesa non ha potuto presentare le conclusioni; 4) carenza della "motivazione rafforzata" richiesta quando il giudice d'appello riforma una pronuncia assolutoria, ossia mancata indicazione compiuta delle ragioni per cui la stessa prova assume diversa valenza in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (violazione del diritto di difesa/contraddittorio) e perciò assorbito il resto. Dagli atti è emerso che in udienza del 20/03/2023 la difesa aveva chiesto di trattare in presenza confidando nella discussione orale e non aveva depositato conclusioni scritte; la Corte d'appello non ha dato luogo alla discussione nel merito né ha consentito alla difesa o al pubblico ministero di esporre le conclusioni, e dopo la camera di consiglio ha letto il dispositivo pronunciandosi ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Ciò ha determinato la nullità della decisione per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Tuttavia, dato che nel frattempo sono trascorsi 5 anni, 4 mesi e 10 giorni dalla data del reato (7/9/2018), il giudizio non è stato rinviato ma la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte d'appello aveva pronunciato il proscioglimento ai sensi di questa norma; la ricorrente denunciava gli effetti pratici di tale formula rispetto alla precedente assoluzione. La Cassazione considera rilevante il tipo di pronuncia ma annulla per nullità e poi per prescrizione del reato.

  • art. 187 cod. strada, commi 1 e 1-bis

    Norma incriminatrice della contravvenzione contestata (guida in stato di alterazione). Il fatto contestato è avvenuto il 7/9/2018 e rientra in questo articolo.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Regola la rinnovazione della prova testimoniale in Cassazione quando la questione è rilevante; la ricorrente deduce che la Corte d'appello ha basato la riforma su una testimonianza non rinnovata, menzionata come vizio procedurale.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Norma sulle nullità; la ricorrente invocava la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e per decisione fondata su prova non rinnovata. La Corte ha rilevato la lesione del contraddittorio come causa di nullità.

  • art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    Invocato per lamentare la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Cassazione ha riconosciuto la lesione di diritti processuali fondamentali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivo di accusa relativo al vizio di motivazione della decisione di merito; la Corte ha ritenuto però assorbito tale motivo a seguito della nullità processuale.

  • artt. 602 e 523 c.p.p.

    Richiamati in relazione al diritto di prendere parte alla discussione e alla decisione; la mancata discussione e l'impossibilità di argomentare sono state valutate come violative del contraddittorio.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per la tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha riscontrato una lesione di tali principi.

Massime di principio

  • Se in appello la decisione si fonda in modo decisivo su una testimonianza, le parti devono poter ottenere la rinnovazione della prova; l'omissione può integrare motivo di nullità per violazione del contraddittorio.
  • Quando la Corte d'appello riforma una pronuncia assolutoria, grava su di essa l'obbligo di motivazione rafforzata: deve spiegare compiutamente perché la valutazione della prova cambia rispetto al primo grado.
  • Il diritto di difesa comprende la possibilità di discutere oralmente e presentare le conclusioni: l'interruzione della discussione finale e l'impossibilità per la difesa o il PM di esporre le conclusioni può determinare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
  • Se, accertata una nullità che imporrebbe rinvio, nel frattempo il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio perché è sopravvenuto l'evento estintivo.
  • La differenza tra assoluzione "perché il fatto non sussiste" e proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. ha conseguenze pratiche (es. iscrizione al casellario), per cui la difesa dovrebbe contestare specificamente la formula della sentenza se rilevante.

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